Con sentenza del 12 luglio 2007, n. 3990, il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha stabilito che in trasferta l’attività lavorativa è solo quella effettiva. Pertanto non può essere considerato lavoro effettivo il tempo necessario per raggiungere il luogo dove si svolgerà la trasferta stessa. Per questo motivo il Consiglio ha respinto la richiesta dei ricorrenti che chiedevano di farsi retribuire come ore di lavoro straordinario quelle trascorse come ore di viaggio per raggiungere le località di trasferta.Fatto e dirittoAlcuni operatori del Nas hanno proposto ricorso in primo grado al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche per i tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletano la loro attività ispettiva, avendo ricevuto un diniego dal Ministero della salute.Il ricorso degli appellantiIl ricorso è stato rigettato, ma contro la stessa gli appellanti hanno ricorso in appello facendo presente che sono soggetti a continui spostamenti sul territorio tra due diverse province da quelle ove è situato il posto di lavoro e che gli spostamenti sono frequenti, per cui non può negarsi che il tempo occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra, quando contribuisce ad eccedere il normale orario di lavoro, debba essere considerato alla stregua di lavoro straordinario e come tale retribuito.L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, si è opposta all’appello domandandone il rigetto e rilevando che, durante gli spostamenti, gli appellanti non svolgono attività tipiche delle loro funzioni e sono retribuiti con un’indennità oraria atta a compensare proprio lo spostamento, cioè neutra rispetto all’attività lavorativa vera e propria.La decisione del Consiglio di StatoPer il Consiglio di Stato le spese del viaggio tendono a compensare il disagio di lavorare in località diversa da quella propria del rapporto di servizio, mentre il compenso per lavoro straordinario ha lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Pertanto appare evidente che l’attività lavorativa è solo quella effettiva e non comprende il tempo necessario per raggiungere la località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi satisfattiva dell’onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro straordinario.Quindi, per il Consiglio di Stato, al soggetto in missione competono tre distinti emolumenti di cui due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando e nella misura in cui esso si verifichi e sia debitamente autorizzato.
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 luglio 2007, n. 3990
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fonte: consulenzalavoro.com
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mercoledì 1 agosto 2007
Missioni e trasferte: il tempo del viaggio non è considerato lavoro effettivo
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