Infermità per causa di servizio: non si può richiedere l'aggravamento se non è stato precedentemente concesso l'equo indennizzo.
L'art. 56 D.P.R. n. 686/1957, prevede che l'aggravamento della menomazione dell'integrità fisica possa essere riconosciuto solo al dipendente cui sia già stato concesso l'equo indennizzo per infermità.
Ciò significa che, in mancanza di concessione dell'equo indennizzo per una infermità pure riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'interessato non può chiedere il riconoscimento dell'aggravamento di detta infermità.Il provvedimento con il quale il Commissariato del Governo ha rigettato la richiesta di equo indennizzo da parte di un dipendente, preclude la possibilità di presentazione, da parte dello stesso, di una successiva istanza di aggravamento. Si deve considerare, quindi, inammissibile la richiesta di equo indennizzo presentata dal dipendente in questione e che si basi, appunto, sull'aggravamento di una infermità già ritenuta definitivamente non dipendente da causa di servizio, ai fini della liquidazione dell'indennizzo.L'inammissibilità, poi, di tale istanza di aggravamento, da parte del dipendente in questione, non si può considerare "sanata" in ragione del fatto che l'Amministrazione, anziché limitarsi a rilevare tale inammissibilità, abbia, invece, provveduto a riesaminare nel "merito" la posizione del dipendente. La preclusione alla presentazione, in questo caso, della domanda di aggravamento, prevista direttamente dalla legge, è, infatti, indisponibile e non può certo venire meno in conseguenza del fatto che l'Amministrazione abbia riesaminato nel merito l'istanza dell'interessato.
Fonte: SicurezzAmbiente Web, Ipsoa Editore
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mercoledì 30 maggio 2007
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
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