Fissate le modalità ed i termini per consentire alle imprese navalmeccaniche di beneficiare dei contributi previsti dalla Finanziaria 2007 per la realizzazione di progetti innovativi.
Il Ministero dei Trasporti rende note le modalità e i termini per poter usufruire del contributo, non superiore al 20% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti innovativi, previsto dall'art 1, commi 1040 e 1041 della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) a favore delle imprese navalmeccaniche iscritte nello specifico albo.
Soggetti beneficiariPossono beneficiare degli aiuti le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19, legge n. 234/1989, per progetti di prodotto e di processo, tecnologicamente innovativi o sensibilmente più avanzati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un grado di rischio sul piano tecnologico e industriale maggiore di quello degli investimenti produttivi ordinari, avviati nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008.L'aiuto all'innovazione di prodotto e di processo può essere accordato fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili.
Spese ammissibiliRelativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di una nuova classe di navi si considerano ammissibili le spese sostenute per:
sviluppo concettuale;
progettazione di base;
progettazione funzionale;
progettazione di dettaglio;
studi, test, modelli e simili, legati allo sviluppo e al progetto della nave;
pianificazione della realizzazione del progetto;
test e collaudi del prodotto;
Sono escluse le spese relative alla normale progettazione ingegneristica equivalente a quella già eseguita per lo svolgimento di precedenti prodotti.
Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di parti innovative di una nave:
sviluppo e progettazione;
test della parte innovativa, modelli;
materiali e attrezzature e, in casi eccezionali, i costi di costruzione e di installazione di un nuovo componente o sistema che sono necessari per valicare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'ammontare minimo necessario allo scopo.
Relativamente alle innovazioni di processo:
sviluppo e progettazione;
materiali e apparecchiature;
test e collaudi del nuovo processo;
studi di fattibilita' cominciati nei dodici mesi antecedenti la domanda di aiuto.
L'impresa, per ciascun progetto di innovazione, presenta domanda al Ministero dei trasporti, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio dei progetti medesimi; per tutti i progetti avviati precedentemente all'entrata in vigore della legge, il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento.
Erogazione dell'aiutoE' consentita la corresponsione di anticipi, non superiori al 50% del contributo spettante sulla spesa sostenuta nell'anno per ciascun progetto, previa presentazione di idonea garanzia bancaria che verrà svincolata a lavori ultimati.
Fonte: Ipsodaily, Ipsoa Editore
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martedì 20 marzo 2007
Industria cantieristica: contributi per progetti innovativi
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