In Gazzetta Ufficiale il provvedimento di approvazione del modello e delle istruzioni da utilizzare per l'istanza di rimborso dell'IVA sulle auto.
È stato pubblicato in G.U. il provvedimento di approvazione del modello - corredato delle relative istruzioni - che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di Giustizia CE 14 settembre 2006, causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del D.L. n. 258/2006 (convertito con modificazioni in legge n. 278/2006), relativamente agli acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art. 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006.L'istanza di rimborso deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.
Rimborso in misura forfetariaLa detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle seguenti percentuali, stabilite per settori di attività, in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli:
agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura: 35%;
altri settori di attività: 40%.
L'importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo - dall'importo che si ottiene applicando tali percentuali - la detrazione IVA già operata, nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.Per i veicoli con propulsori non a combustione interna, la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50%, a prescindere dal settore di attività.
Rimborso in base a documentazioneI contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate apposita istanza ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine di 2 anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 278/2006).L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili da:
documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa;
documentazione amministrativo-contabile in cui siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.
Nell'istanza di rimborso devono essere indicati anche l'ammontare dell'IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione, nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.
Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoliPer le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5, legge n. 388/2000, i contribuenti che presentano istanza di rimborso devono operare la variazione in aumento di cui all'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo pattuito.
Documentazione- Il modello>>- Caratteristiche tecniche per la stampa>>
fonte: Ipsodaily, Ipsoa Editore
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mercoledì 28 marzo 2007
IVA auto: In G.U. il modello per il rimborso
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