Ecco le sanzioni amministrative pecuniarie in cui possono incorrere le imprese di trasporto per la mancata protezione degli animali durante il viaggio.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al reg. n. 1/2005/CE recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. Vengono pertanto precisate le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di:
norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore;
norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano;
norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;
disposizioni relative al benessere degli animali:
Sanzionata anche l'irregolarità o mancanza della documentazione e la mancata esibizione dei documenti richiesti. Sanzioni accessorie In caso di reiterate trasgressioni il trasportatore è soggetto alla sospensione o revoca dell'autorizzazione e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. In caso di infrazione ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca. Le norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano della sede operativa o della sede legale del trasportatore entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008 (entro tale data il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale).
fonte: Ipsodaily, Ipsoa Editore
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venerdì 14 settembre 2007
Imprese di trasporto: sanzioni per la mancata protezione degli animali
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