La sansa che necessita di una trasformazione preliminare per essere riutilizzata come combustibile non rientra nella nozione di sottoprodotto ai sensi sia della giurisprudenza Ue che del Dlgs 152/2006.Con sentenza 4 aprile 2007 n. 13754 la Corte di Cassazione ha ribadito le condizioni che rendono possibile escludere i residui di lavorazione dalla disciplina dei rifiuti, soffermandosi in particolare sulla necessità dell'assenza di trasformazione preliminare e sull'utilizzo certo.Per quanto riguarda l'olio di sansa, sottolinea il Giudice in sentenza, è lo stesso Dlgs 152/2006 che stabilisce espressamente, tra le condizioni di riutilizzo delle biomasse combustibili, che la sansa di oliva disoleata deve avere (per poter essere riutilizzata) determinate caratteristiche tecniche, ottenibili tramite un apposito e peculiare trattamento preliminare.
fonte: reteambiente.it
Utilità del blog per un'Azienda come la nostra, vi chiederete... informare, vi rispondiamo!...IN-FORMA COLLAGE
lunedì 18 giugno 2007
Cassazione su sottoprodotti: sansa che necessita di trasformazione è rifiuto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento