La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 12 giugno 2007, n. 13716, ha stabilito che il periodo di formazione e lavoro deve essere conteggiato nell'anzianità di servizio se il rapporto di lavoro viene poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato. Ai fini del computo, l'anzianità di servizio trascorsa nel periodo di formazione e lavoro è conteggiato nell'anzianità di servizio anche per quanto riguarda gli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale.Fatto e dirittoUn dipendente delle Ferrovie dello Stato, per essere assegnato ad una classe stipendiale superiore, aveva chiesto al Pretore che nell’anzianità di servizio fosse conteggiata l’attività prestata durante il periodo di contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, previa declaratoria della nullità della clausola del contratto individuale di lavoro (che prevedeva che non fossero computati gli effetti economici derivanti dal periodo di formazione e lavoro).Il ricorrente sosteneva, invece, di aver diritto ad una classe stipendiale superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro, poiché si doveva computare nell'anzianità di servizio anche il periodo di formazione e lavoro.L’azienda Ferrovie dello Stato resisteva alle richieste rivolgendosi al Tribunale, che accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale.A seguito di impugnazione di Trenitalia s.p.a. (nel frattempo succeduta a Ferrovie dello Stato s.p.a.), la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, respingeva l'appello, richiamando la giurisprudenza che aveva disposto che il periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, senza distinguere a quale effetto (giuridico o economico) deve essere computato nell'anzianità di servizio.Le motivazioni dell’aziendaLa società aveva sostenuto che la norma di legge dovesse essere interpretata nel senso che il computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, deve essere limitato ai soli istituti di natura legale mentre è inoperante per gli istituti, come gli scatti di anzianità, di origine pattizia. La società ha poi lamentato che la Corte d’appello abbia dichiarato la nullità della clausola del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per contrasto con una norma imperativa: in assenza di una espressa sanzione di invalidità dell'atto in contrasto con la norma, per poter dichiarare la nullità di un negozio per contrarietà a norma imperativa è necessario che il giudice accerti che la norma violata sia stata dettata nell'interesse pubblico. La decisione della Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di trasformazione del periodo di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo interessato deve essere computato inderogabilmente nell’anzianità di servizio,”anche quando questa è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale”.La Corte, quindi, ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva.Per la Corte, ai contratti di formazione e lavoro trasformati in contratti a tempo indeterminato "si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e quindi il periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione del rapporto deve essere computato nell'anzianità di servizio”.E sono pertanto privi di rilievo gli Accordi interconfederali per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro del 1988 e del 1995 che escludono il computo del periodo di formazione e lavoro dagli aumenti periodici di anzianità.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2007, n. 13716
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fonte: consulenzalavoro.com
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giovedì 26 luglio 2007
Anzianità di servizio: quando viene anche computata
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