La vinaccia esausta ed i suoi componenti (raspi, buccetta e vinaccioli) utilizzata come combustibile non è un rifiuto (e quindi il suo utilizzo non è assoggettato al Dm 5 febbraio 1998). Lo ha affermato il Tar Palermo (sentenza 1430/2007).Il Collegio ha infatti affermato - a fini dell'individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo - che la dizione "lavorazione esclusivamente meccanica del prodotto agricolo" recata dall'allegato 3 del Dpcm 8 marzo 2002 (confluita quasi integralmente nella Sezione 4 - Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo - della parte II dell'allegato X alla parte V del Dlgs 152/2006) vada correttamente interpretata non in senso stretto bensì in senso lato, siccome volta ad escludere quelle biomasse vegetali per la cui estrazione/lavorazione intervenga un ulteriore "fattore" inquinante significativo (id est: reazione chimica ulteriore o cambiamento di stato) che debba comportare, necessariamente, un relativo costo ecologico".
fonte: reteambiente.it
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venerdì 13 luglio 2007
Biomasse, circoscritto il novero
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