sabato 7 luglio 2007

La maxisanzione per l’impiego di personale “in nero”

Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 4 luglio 2007, ha risposto alle richieste di chiarimenti relative alla maxisanzione prevista per i datori di lavoro che impiegano personale “in nero”.Applicabilità della maxisanzione per impiego di extracomunitari clandestiniIl Ministero ha spiegato che l’applicazione della maxisanzione è compatibile all’applicazione sanzione penale prevista dal D.Lgs 286/1998, che prevede l’arresto da 3 mesi a un anno.Secondo il Ministero, infatti, la sanzione penale è finalizzata alla disciplina dei flussi migratori di lavoratori extracomunitari e a contrastare la permanenza di clandestini sul territorio nazionale, mentre la sanzione amministrativa punta a contrastare il lavoro sommerso “tout court”.Applicabilità della maxisanzione per impiego di minori non regolariIl Ministero ha ribadito che la maxisanzione deve essere comminata anche per l’impiego di lavoratori minorenni privi dei requisiti minimi per l’ammissione al lavoro, poiché esso viola la salute e l’integrità psicofisica di bambini e ragazzi, nonché la regolarità del rapporto di lavoro.Applicabilità della maxisanzione per impiego di lavoratori domestici non risultanti dalla documentazione obbligatoriaLa maxisanzione deve essere irrogata sia per gli inadempimenti formali previsti per la prestazione di lavoro domestico, sia per l’impiego del lavoratore domestico in attività imprenditoriali o professionali.Applicabilità della maxisanzione per impiego di lavoratori autonomiIn questo caso la maxisanzione può essere applicata solo nei casi per i quali la legislazione prevede particolari obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro e quindi per: co.co.co, co.co.pro, prestazioni occasionali, associazione in partecipazione con apporto di lavoro.Applicabilità della maxisanzione per impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti e imprenditori o soci di imprese artigianeIl Ministero ha reso noto che la maxisanzione si applica anche ai collaboratori familiari inquadrabili come “coadiuvanti familiari” all’interno delle imprese di famiglia e ai soci di attività commerciali (che devono essere iscritti nel libro matricola), nonchè ai coadiuvanti delle imprese artigiane (che devono essere iscritti alla gestione speciale Inps) e ai soci di tali imprese che partecipino con continuità e prevalenza ai lavoro aziendale.Il Ministero ricorda che “il carattere dell’abitualità ricorre in presenza di apporti lavorativi che si succedono nel tempo in modo ripetitivo e con cadenza regolare o che sono legati in modo costante e non saltuario ad eventi rientranti nella normale attività dell’impresa, mentre quello della prevalenza deve essere verificato in base all’incidenza dell’apporto del lavoratore sulla normale attività dell’impresa o sul singolo evento cui partecipa”.Successione di trasgressori, natura dell'illecito e rilevazione della condotta sanzionata e regime sanzionatorioIl Ministero ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle seguenti circostanze:- se la condotta illecita è posta in essere da 2 o più trasgressori in successione tra loro, la maxisanzione deve essere applicata a ciascuno di essi secondo le seguenti modalità:
- l'importo della sanzione va addebitato a ciascun trasgressore;- la maggiorazione di 150 euro al giorno sarà imputata a ciascun trasgressore proporzionalmente al periodo di commissione del fatto illecito;
- se viene accertato che la violazione è cessata dopo l'entrata in vigore dell'attuale regime sanzionatorio (12 agosto 2006), la maxisanzione (compresa la maggiorazione di 150 euro giornalieri) deve essere applicata a tutto il periodo oggetto della trasgressione, ovvero quello compreso tra la data di inizio e quella di cessazione della condotta illecita.- Ai fini della sanzionabilità della condotta illecita, non è indispensabile che il rapporto di lavoro sia necessariamente in nero al momento dell'accertamento, potendo, al contrario, risultare in nero un qualunque periodo antecedente alla data di accertamento nel limite massimo dei 5 anni precedenti.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare 4 luglio 2007, prot. 8906
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fonte: consulenzalavoro.it

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