La Grande Sezione della Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 16 ottobre 2007 (relativa alla causa n. 411/05) ha dichiarato che il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’età, come stabilito dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non vieta ad una normativa nazionale di considerare valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età, fissato a 65 anni dalla normativa nazionale, per accedere al pensionamento e che sino soddisfatti gli altri criteri in materia di previdenza sociale per avere diritto ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo.
La Corte, però, ha posto come condizioni che la misura in parola, benché fondata sull’età, sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e al mercato del lavoro, e che i mezzi per il conseguimento di tale finalità d’interesse generale non appaiano inappropriati e non necessari a tale scopo.
Fatto e diritto
Ad un impiegato spagnolo in qualità di direttore organizzativo veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro, poiché l’interessato aveva raggiunto l’età per il pensionamento obbligatorio.
Alla data della notificazione, l’impiegato aveva completato i periodi di attività richiesti per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia erogata dal sistema di previdenza sociale e pari al 100 % della sua base contributiva.
L’impiegato allora ha presentato ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al giudice spagnolo, il quale lo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La direttiva
La citata direttiva comunitaria del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che ha l’obiettivo di fissare alcune misure per la lotta contro talune forme di discriminazione, fra cui in particolare quella fondata sull’età.
Le ragioni del lavoratore
Il lavoratore ha contestato la disciplina nazionale oggetto della causa (secondo cui la circostanza che il lavoratore raggiunga l’età fissata dalla normativa in parola per accedere alla pensione comporta la cessazione del contratto di lavoro), che impone, in modo diretto, un trattamento meno favorevole ai lavoratori che abbiano compiuto tale età rispetto al complesso delle altre persone in attività.
Per il lavoratore tale disciplina così configurata realizza pertanto una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età.
Nel caso di specie, inoltre, il lavoratore ha contestato l’inserimento di clausole di pensionamento obbligatorio nei contratti collettivi adottata, su pressione delle parti sociali, nell’ambito di una politica nazionale diretta a promuovere l’accesso all’impiego per mezzo di una migliore distribuzione di quest’ultimo sotto il profilo intergenerazionale.
La decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia europea
La Grande Sezione della Corte di Giustizia europea ha evidenziato che la normativa nazionale di uno Stato membro che stabilisce che il raggiungimento dell’età fissata per il pensionamento obbligatorio possa comportare automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro, risponde ad una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e al mercato del lavoro con il fine di contrastare la disoccupazione. Inoltre, secondo la Corte, i mezzi per il conseguimento di tale finalità d’interesse generale non appaiano inappropriati anche se gli Stati membri non devono abusarne.
Corte di Giustizia europea, grande sezione, sentenza 16 ottobre 2007, causa n. 411/05
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fonte: newsfood.com
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