Con la sentenza del 1 aprile 2008, n. 8428, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda che pretendeva di considerare legittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente con mansioni di fonico di una società radiofonica senza riconoscere il diritto all’indennità sostitutiva della reintegra (stabilita dall’articolo 18, comma 5, della legge 300 del 1970) consistente in cinque mensilità di retribuzione e 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.
Per la Cassazione, una volta irrogato il licenziamento, se il lavoratore impugna e rifiuta la revoca dello stesso licenziamento, il datore non può difendersi con la giustificazione che il secondo licenziamento, irrogato dopo il rifiuto del lavoratore, non rappresenti un atto distinto dal primo, costituendo una semplice reiterazione della precedente procedura disciplinare.
Per la Cassazione, dato che il ripensamento dell’azienda radiofonica non era stata seguito dall’effettiva ricostituzione del rapporto (dal momento che il lavoratore aveva dichiarato di non accettare la revoca), deve essere rigettata l’interpretazione dell’azienda secondo cui il rifiuto a riprendere in servizio andrebbe considerato come una volontà di dimissioni da parte del dipendente, cosa che, per l’azienda, avrebbe escluso il diritto all’indennità sostitutiva.
Per la Cassazione, dunque, il secondo licenziamento non era sufficiente a far venir meno l’attualità dell’obbligo di reintegrazione e ad escludere il diritto di opzione all’indennità sostitutiva.
Fatto e diritto
Un dipendente, dopo essere stato licenziato per motivi disciplinari da una società radiofonica alle cui dipendenze lavorava con mansioni di fonico, aveva impugnato il licenziamento.
Questo era stato poi revocato dal datore di lavoro per errore procedurale e, previo rinnovo della procedura disciplinare, il fonico era stato nuovamente licenziato.
Il dipendente, però, non aveva accettato la revoca del licenziamento ed aveva convenuto in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra stabilita dall’articolo 18, comma 5, della legge 300/70, ovvero cinque mensilità di retribuzione e 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (di cui al comma 5° dell'art. 18 legge 300/70).
Cosa prevedono i commi 4 e 5 dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970
Comma 4° dell'art. 18 legge 300/70: Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni c
aso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Comma 5° dell'art. 18 legge 300/70: Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
Il Tribunale, ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare in quanto irrogato in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e comunque non giustificato per la genericità degli addebiti, accoglieva la domanda sul rilievo che la revoca del licenziamento non seguita dalla effettiva ricostituzione del rapporto, avendo il lavoratore dichiarato di non accettare la reintegra, non era sufficiente a far venir meno l'attualità dell'obbligo di reintegrazione ed ad escludere il diritto di opzione all'indennità sostitutiva.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado sul rilievo fondante che il rapporto di lavoro a seguito del licenziamento era di fatto cessato e non si era ripristinato a seguito della revoca del recesso.
Avverso tale sentenza la società radiofonica proponeva ricorso in Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione, se una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propone la questione in sede di legittimità (al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura) ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
In altre parole, per l’azienda, il rifiuto a riprendere in servizio dovrebbe essere considerato come una volontà di dimissioni da parte del dipendente, cosa che escluderebbe il diritto all’indennità sostitutiva.
In questo caso, alla Cassazione la questione non risultava essere stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione, essendosi limitato ad allegare di aver formulato ritualmente in primo grado la relativa eccezione riproposta in grado di appello.
Il motivo in discussione è, quindi, infondato.
Anche il secondo motivo del ricorso dell’azienda radiofonica per violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 e 18 della legge 300/70 e dell'art. 1218 cc, (omessa pronuncia e motivazione circa un punto decisivo della controversia) viene respinto dalla Cassazione in quanto il rifiuto del lavoratore di riprendere servizio manifestato prima ancora che si fosse portato a termine il procedimento disciplinare che si è concluso con il licenziamento andava considerato come volontà di dimissioni in quanto autonomo e distinto dal licenziamento che ancora non era stato adottato e conseguente a precedente atto annullato dalla società perché viziato da errore. Pertanto il dipendente non aveva alcun diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno delle 5 mensilità di retribuzione e delle 15 mensilità di cui al comma 5° dell'art. 18 legge 300/70.
Tale motivo rimane assorbito poichè si fonda sull'assunto, di cui alla prima censura, dell'irrilevanza del primo atto di recesso per essere la volontà ivi manifestata viziata da errore,.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8428 dell’1 aprile 2008
2 commenti:
imparato molto
Perche non:)
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