Con messaggio del 2 novembre 2007, n. 26351, l’Inps ha fatto seguito al messaggio n. 9086 del 16 aprile 2007 con cui aveva fornito le prime istruzioni per l’esecuzione dei contratti di cessione del quinto da parte dei pensionati.
In pratica l'Inps dovrà rivedere le pratiche di disconoscimento del credito ceduto con trattenuta del quinto sulla pensione prima del 23 febbraio 2007 in tutti quei casi in cui l'origine dello stesso sia dubbia a causa di irregolarità relative al contratto di cessione.
A tale riguardo sarà cura dell’Inps di contattare il soggetto finanziatore ed pensionato per i chiarimenti necessari.
Disconoscimento del consenso da parte Inps
La possibilità concessa ai pensionati di disconoscere il consenso alla cessione del quinto era legata a due ipotesi: che la firma apposta sul contratto non fosse vera e che il contratto non avesse avuto esecuzione.
All’Inps, però, risulta che molti pensionati abbiano utilizzato il disconoscimento del consenso alla cessione del quinto in presenza di contratti di finanziamento che gli stessi stavano rimborsando con pagamento diretto.
Se la firma non è autentica
Qualora il pensionato affermi che il disconoscimento riguarda la firma, si tratta di un’eccezione di nullità del contratto tra pensionato e società finanziaria che ingenera un’oggettiva situazione di dubbio nell’INPS quale debitore ceduto.
L’INPS, per risolvere tali dubbi, dovrà contattare il soggetto finanziatore, scrivendo, per conoscenza, anche al pensionato, comunicando che, vista l’eccezione prodotta, non può provvedere alla trattenuta della rata, fino a quando la situazione non sia chiarita dalle parti, ovvero in sede giudiziaria.
Se il prestito non è stato erogato
Qualora il pensionato affermi di aver inviato il disconoscimento a seguito di mancata erogazione del prestito ed in caso di inerzia del pensionato nel dichiarare le ragioni alla base del suo disconoscimento l’Inps dovrà contattare entrambe le parti, chiedendo loro di far conoscere tempestivamente all’Istituto se debba procedere o meno all’avvio delle trattenute. In caso affermativo dovrà essere inoltrato anche l’eventuale aggiornamento del piano.
Se il pensionato rimborsa il finanziamento
Qualora invece il pensionato affermi di aver inviato il “disconoscimento” perché sta provvedendo direttamente al rimborso del finanziamento, manifestando la volontà di continuare a provvedere personalmente al pagamento delle rate di ammortamento, per l’Inps tale recesso unilaterale è di dubbia legittimità, non potendosi il pensionato svincolare unilateralmente dalle obbligazioni assunte con il contratto, ed allora l’Inps stesso dovrà dare esecuzione al contratto di cessione avendo come unica accortezza quella di evitare qualunque duplicazione di pagamento e contatterà attraverso le sue sedi la società finanziaria, invitandola a comunicare entro trenta giorni il piano aggiornato. Con tale comunicazione la Finanziaria deve, inoltre, impegnarsi a non ricevere più pagamenti diretti da parte del pensionato dalla data di aggiornamento del piano.
Inps, messaggio n. 26351 del 2 novembre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf
Inps, messaggio n. 26351 del 2 novembre 2007, allegato 1
Scarica il documento completo in formato .Pdf
Inps, messaggio n. 26351 del 2 novembre 2007, allegato 2
Scarica il documento completo in formato .Pdf
Inps, messaggio n. 26351 del 2 novembre 2007, allegato 3
Scarica il documento completo in formato .Pdf
Nessun commento:
Posta un commento