Con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 22307, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non si può applicare una efficacia retroattiva ad una norma che poi incide su una situazione su cui si era fatto affidamento nel momento di inizio della controversia, perché chi pone in essere un atto processuale non può subire la conseguenza di un mutamento della normativa.
La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un dipendente nei confronti dell’Inail ed ha dato la sua interpretazione alla questione facendo richiamo alla dottrina processualistica che difende la "giusta aspettativa" di chi si è uniformato alle prescrizioni vigenti al tempo in cui ha posto in essere un atto processuale.
Fatto e diritto
Un infermiere dipendente della Asl presso il reparto psichiatrico di un ospedale, a seguito di un infortunio sul lavoro, chiedeva il suo diritto al riconoscimento della menomazione derivante da tale infortunio, come prevista dalla tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000 nella misura del 10% o in quella superiore al 6%, e quindi la condanna dell'Inail all'indennizzo in capitale del danno biologico sulla base della suddetta tabella.
Il giudice prima e la Corte d'appello poi rigettavano il ricorso, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, ma contro quest’ultima sentenza l’infermiere ricorreva in Cassazione.
Le ragioni dell’infermiere
L’infermiere con il ricorso ha lamentato la violazione dell'art. 152 c.p.c. nel nuovo regime introdotto dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. sostenendo che la nuova normativa va interpretata nel senso il testo novellato dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non può assumere efficacia retroattiva per non potere incidere su di una situazione su cui si era fatto affidamento nel momento di inizio della controversia perché chi pone in essere un atto processuale non può subire la conseguenza di un mutamento normativo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente ed ha interpretato la questione assimilandosi alla dottrina processualistica che difende la "giusta aspettativa" di chi si è uniformato alle prescrizioni vigenti al tempo in cui ha posto in essere un atto processuale.
In altre parole la Cassazione ha difeso la volontà di ancorare alla iniziale domanda giudiziale l'atto di riferimento della normativa applicabile in materia di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in considerazione che il principio dell'immediata applicazione della legge processuale non può che coordinarsi - specialmente in una materia in cui si versa in presenza di posizioni giuridiche garantite a livello costituzionale - con la tutela delle giuste aspettative di chi nell'iniziare un giudizio abbia fatto affidamento sulla prescrizioni di rito vigenti al momento in cui ha posto in essere la controversia.
Quindi per l’infermiere non sono a carico le spese del giudizio di appello, come richiesto dall’Inail, mentre quelle del giudizio di cassazione, attesa la natura della controversia e delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22307 del 24 ottobre 2007
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