sabato 22 maggio 2010

STRESS DA LAVOPRO; UN TEST PER TUTTI

In piena estate (il 1° agosto per l'esattezza) diverrà operativo l'obbligo di valutare i rischi da stress lavoro-correlato. I datori di lavoro devono prepararsi, per tempo, alla scadenza. La novità, dimenticata da molti, presenta una complessità che sta "sfuggendo" alla maggior parte dei soggetti interessati. Lo stress lavorativo s'inserisce nel quadro del decreto sulla sicurezza, testo che, ponendo una nozione di salute lavorativa comprensiva del benessere sociale sul lavoro evidenzia, implicitamente, l'importanza giuridica di una particolare attenzione datoriale rispetto a quel tipo di stress. L'articolo 28 comma 2 del Testo unico (Dlgs n. 81/2008) cita, espressamente, lo "stress lavoro-correlato", imponendo una specifica valutazione di rischi. Un primo problema in materia è che la disposizione non dà, però, ulteriori informazioni. La norma, piuttosto, rinvia, per i "contenuti»" a uno specifico accordo europeo del 2004, firmato da varie associazioni europee di datori e di organizzazioni sindacali di lavoratori, testo, che data la sua natura, individua un quadro d'intenti, ma non dà, ai singoli datori, esaustive indicazioni di ordine tecnico.

Il documento, comunque, segnala che lo stress lavoro-correlato è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale" e che esso è "conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". Non si tratta, però, di una vera e propria nozione, che sarebbe stata, invece, utile per costruire l'"impalcatura" valutativa. Su questa tipologia di stress, tuttavia, la "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", prevista all'articolo 6 del Dlgs n. 81 dovrebbe fornire, secondo quanto previsto dal comma 1- bis dell'articolo 28, delle indicazioni. Ulteriore problema in materia è che esse, al momento, mancano. Per avere elementi utili, nel frattempo, datori e loro staff, pertanto, devono fare affidamento solo su guide e su altri documenti elaborati da vari soggetti pubblici e privati.

In questa situazione d'incertezza qualche punto fermo giuridico è, comunque, individuabile. Innanzitutto, l'obbligo in esame fa parte del più generale obbligo di valutazione di "tutti i rischi" di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 81/2008 e, perciò, richiede di procedere all'elaborazione di un documento secondo i canoni di contenuto individuati dal comma 2 di quell'articolo. Così, per realizzare, compiutamente, il proprio «dover fare» il datore dovrà provvedere a integrare il documento valutativo (di cui agli articoli 17 e 28, comma 1, del Dlgs n. 81/2008), già predisposto o a produrre un ulteriore documento aggiuntivo sullo stress lavoro correlato, ma avente le stesse caratteristiche dell'altro più generale.

In ogni caso, il documento relativo allo stress lavorativo dovrà contenere, sulla base del comma 2 dell'articolo 28:
- il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto allo stress;
- i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere;
- l'individuazione delle procedure organizzative per l'attuazione delle misure da realizzare.
È da ritenere, peraltro, che i datori che impiegano fino a 10 lavoratori potranno utilizzare, (dal 1° agosto 2010) fino al 30 giugno 2012, l'autocertificazione sulla valutazione, fruendo, anche in ordine alla valutazione qui in esame e con opportuna integrazione, della modalità generale prevista dall'articolo 29 comma 5 del Dlgs n. 81/2008, In una fase in cui in cui molte aziende sono in crisi, l'obbligo di valutare lo stress può apparire, a taluni, fuori luogo. È da ritenere, ragionevolmente, che non sia così. La valutazione, infatti, non presenta un costo significativo, ma richiede piuttosto di mobilitare competenze spesso presenti in azienda e, al massimo, di integrarle con un esborso molto limitato. Inoltre, migliorare i "fondamentali" della propria azienda, cioè, in questo caso, la condizione individuale e sociale degli uomini e delle donne che lavorano in essa, rappresenta a ben vedere, per ogni datore lungimirante, un valido investimento.

fonte: ambiente.it

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