Con sentenza del 19 novembre 2007, n. 133, il Tribunale di Ivrea ha chiarito che la moglie del dipendente defunto deve restituire la pensione sociale e che solo le prestazioni previdenziali non sono ripetibili.
Fatto e diritto - La moglie di un dipendente defunto, erede dello stesso, era stata chiamata dell’Inps a restituire la pensione sociale percepita dal marito.
Ma tale pensione era stata corrisposta dall’Inps sulla base di una autocertificazione reddituale infedele (poichè conteneva redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti) e l'Istituto aveva acclarato la mancanza del diritto ad ottenere la prestazione che, pertanto, era stata revocata.
Successivamente, a seguito del decesso, l’INPS aveva provveduto a richiedere alla moglie, nella sua qualità di erede, la restituzione delle somme corrisposte.
La vedova allora ,pur non contestando la correttezza della revoca della provvidenza, aveva sostenuto l’illegittimità della richiesta sul presupposto che gli articoli 1 comma 260-265 della L. n. 662 del 1996 e 38 della L. n. 448 del 2001 stabiliscono che non sono ripetibili le prestazioni pensionistiche indebite nei confronti degli eredi del percipiente, anche nel caso di dolo del de cuius.
La decisione del Tribunale - Per il Tribunale, come correttamente evidenziato dalla difesa Inps, non è dubitabile che si tratti di una prestazione assistenziale e quindi alla vedova non sono applicabili le sanatorie previste dagli artt. 1 commi 260-265 L. n. 662/1996 e 38 L. n. 448/2001 (che, al contrario, si applicano ai "soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia… a carico dell’INPS”).
Chiarito che le sanatorie previste dagli artt. 1 commi 260-265 L. n. 662/1996 e 38 L. n. 448/2001 sono dettate per la materia previdenziale e non anche per quella assistenziale, deve ritenersi che nessuna estensione analogica della norma è possibile a detta materia assistenziale.
Tribunale di Ivrea, sentenza n. 133 del 19 novembre 2007
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fonte: newsfood.com
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