V.I.A. - ENERGIA - Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA - Procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti. Nell’ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR (d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di V.I.A. costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo (cfr. l’art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990, implicitamente richiamato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa espresso rinvio ai principi di semplificazione). Dall’esame della richiamata normativa emerge che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza di servizi, mentre l’eventualità che tale pronuncia venga “internalizzata” nell’ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia in sede VIA non venga resa entro i termini all’uopo previsti. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10 gennaio 2008, n. 59
fonte: ambientediritto.it
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