Con sentenza 11 gennaio 2007, n. 516, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se il comportamento contestato ad un lavoratore è disciplinarmente rilevante, per rendere legittimo il licenziamento è necessario che sia previsto nel codice disciplinare e che la massima sanzione espulsiva può essere comminata solo nel caso in cui l’infrazione sia grave e ripetuta.
Fatto e diritto - Un dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare inflittogli dalla Società Alitalia per avere effettuato acquisti tramite tessera Mille Miglia appartenente ad soggetto non presente a bordo.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del dipendente contro il provvedimento assunto dalla compagnia sul rilievo che l’illecito contestato non era specificamente tipizzato nel codice disciplinare e dunque la sanzione espulsiva risultava illegittima.
Contro tale decisione, la società ricorreva in Corte d’Appello. Secondo la Corte il fatto che una certa condotta non fosse stata espressamente indicata nel CCNL non significava che ciò fosse determinante ai fini della rilevanza disciplinare. Ma, per la Corte d’Appello, la mancata tipizzazione, comunque, era un elemento rilevante nella valutazione: in altre parole il comportamento disciplinarmente rilevante (anche se scorretto) non poteva essere considerato tale da comportare il licenziamento in assenza di alcun specifico precedente ed in assenza di una specifica previsione in relazione alla sanzione ascrivibile.
La società Alitalia è allora ricorsa in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, anche se il comportamento contestato al lavoratore era disciplinarmente rilevante, il ricorso deve essere respinto. La Cassazione ha quindi escluso l’accostamento al reato di truffa ipotizzato dall’azienda il quanto il dipendente non aveva posto in essere raggiri o artifici.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 516 del 11 gennaio 2008
fonte: newsfood.com
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mercoledì 23 gennaio 2008
Per legittimare il licenziamento l’infrazione deve essere prevista nel codice disciplinare
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