Con la sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27113, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che spetta la promozione automatica al dipendente cui sistematicamente vengono assegnate mansioni superiori.
Secondo la Cassazione, infatti, non trova giustificazione l’espediente del datore di lavoro che argomenta che l’assegnazione delle stesse sia avvenuto per sostituire un dipendente assente.
Fatto e diritto - Un’ausiliaria aveva svolto mansioni superiori inizialmente per sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto ed in seguito per sopperire il posto vacante in pianta organica.
La Società, al fine di non far maturare i 90 giorni continuativi di mansioni superiori con diritto alla relativa qualifica, di volta in volta aveva provveduto ad interrompere la sua assegnazione al servizio, riportandola nell'ambito delle sue mansioni di appartenenza per un solo giorno per poi riprendere la sua ordinaria utilizzazione.
La dipendente era al giudice per richiedere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica corrispondente.
Tale richiesta era stata respinta dal Tribunale, ma era stata successivamente accolta dalla Corte d’appello.
Infatti, mentre per il Tribunale la prova della vacanza del posto spettava al lavoratore e tale prova non era stata fornita, per la Corte d’Appello il continuativo svolgimento delle mansioni superiori (rientranti nel livello invocato) era provato documentalmente e la Società, a fronte della dedotta vacanza del posto, non aveva indicato non solo quale era il lavoratore sostituito, ma neppure quale era il motivo dell'assenza.
Per la Corte d’Appello, il fatto «che il posto esistesse in pianta organica e fosse, all'epoca, vacante, è tuttavia incontestato, atteso che la Società deduce solo che la dipendente aveva svolto le mansioni superiori in sostituzione d'un lavoratore con diritto alla conservazione del posto«: in tal modo, «il lungo periodo di tempo di assegnazione alle mansioni superiori e la mancata indicazione da parte della Società del lavoratore sostituito, consentono di presumere che il posto fosse vacante».
Per tali ragioni era del tutto applicabile il disposto dell’articolo 2103 del codice civile, che prevede che “il prestatore di lavoro sia adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Tuttavia, nel caso di assegnazione a mansione superiore il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’attribuzione diviene definitiva, qualora la prestazione non sia necessaria per sostituire il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
La decisione della Corte di Cassazione - Per la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, le argomentazioni della Corte d’Appello devono essere accolte e, quindi, al dipendente cui sistematicamente vengono assegnate mansioni superiori spetta la promozione automatica.
La stessa Cassazione, con sentenza 9550 del 2007, aveva già disposto che il reiterato affidamento delle mansioni superiori, per periodi inferiori al termine previsto dall’articolo 2103 Cc, ma superiori per cumulo, può rivelare l’intento del datore di lavoro essenzialmente elusivo della citata disposizione e che è ininfluente la mancanza di adeguato titolo di studio o di altro requisito analogo previsto dal CCNL a meno che, come già dalla stessa Cassazione stabilito, precise norme per lo svolgimento di determinate mansioni corrispondenti alla qualifica superiore richiedano inderogabilmente un titolo di studio o altro requisito analogo.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 27113 del 21 dicembre 2007
fonte: newsfood.com
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giovedì 17 gennaio 2008
Sistematica assegnazione a mansioni superiori: inquadramento nella categoria superiore
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