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lunedì 28 gennaio 2008
INQUINAMENTO
ndustrie insalubri - Installazione nell’abitato - Limiti - Industria insalubre di prima e di seconda classe - Prova del nocumento. L’installazione nell’abitato di una industria insalubre non è di per sè vietata in assoluto, dal momento che l’art. 216 del T.u.l.s. 1265/1934 lo consente se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato. In particolare, l’ubicazione delle industrie insalubri di seconda classe non è sottoposta a particolari limitazioni territoriali essendo sufficiente che siano adottate idonee cautele per l'incolumità del vicinato, diversamente dalle industrie insalubri di prima classe che devono essere isolate nella campagna e tenute lontane dalle abitazioni, salvo che non sia provato che il loro esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato. Nel primo caso è chi lamenta un nocumento dall’attività (potenzialmente) insalubre a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento, o pretendere la delocalizzazione o l’imposizione di dispositivi o accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio; nel secondo, è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato (cioè, in una zona dove vi sia una significativa presenza residenziale). Pres. Lignani, Est. Ungari - T.M. e altro (avv. Colombo) c. Comune di Montefalco (avv. Marcucci) e ARPA Umbria (n.c.) - T.A.R. UMBRIA - 4 settembre 2007, n. 661
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