Smaltimento di rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità proprietario terreno - Comportamento omissivo - Specifico obbligo giuridico di impedire l'evento - Necessità - Fattispecie. Anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato. Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 1, del citato decreto, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. Nella specie, non è stato ravvisato concorso nel reato, potendosi, quello esterno materiale, realizzare con condotta commissiva mediante cogestione di fatto o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) ovvero con condotta omissiva ma sempre che il non agere s'innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento [Cass. Sez. I, n. 12431/1995, 17/11/1995 - 15/12/1995, Insinna, RV. 203332], sicché erroneamente è stato ritenuto che integri il reato contestato la condotta del proprietario di un terreno che abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti. Pres. Lupo - Est. Teresi - Ric. Mancini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 137
fonte: ambientediritto.it
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