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mercoledì 30 gennaio 2008
INQUINAMENTO
D.Lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inquina paga” - Introduzione formale nell’ordinamento - Accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica - Preventivo accertamento della responsabilità per l’inquinamento. A seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”. Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999 , n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell’Ordinamento statuale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull’art. 174,comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), il principio “chi inquina paga”, proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
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