venerdì 18 gennaio 2008

Mobbing da cambio di mansioni nella P.A.: risarcimento del danno

Con sentenza del 7 novembre 2007, n. 40891, la sezione sesta penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nella P.A. costituisce mobbing anche il cambio di mansioni (nel caso in questione verificatosi a danno di una ragioniera dell'asilo spostata dal sindaco alla mansione di ausiliaria del traffico) quando non siano rispettate le norme previste per le P.A. per tali spostamenti.
In particolare, per la Cassazione, nella P.A. tale comportamento configura abuso d’ufficio e comporta anche l’obbligo del risarcimento del danno.

Fatto e diritto - Il Sindaco aveva attribuito ad un dipendente del comune nuove e diverse mansioni, senza tenere in debito conto la qualifica professionale di ragioniera che rivestiva e senza tener conto dell’idoneità della stessa al nuovo lavoro.
La dipendente, quindi, si era rivolta al giudice, che aveva dichiarato il sindaco colpevole del reato di mobbing e di abuso d’ufficio, per il quale lo aveva condannato alla pena - sospesa - di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno.
Al sindaco, dunque, era stato addebitato l’abuso della sua qualifica e del suo ufficio, per l’adozione di provvedimenti con cui si disponeva che la ragioniera con le mansioni di coordinatrice economa dell'asilo nido comunale e con la VI qualifica funzionale fosse destinata a svolgere le mansioni di "prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta".
Inoltre al sindaco era stato contestato tale cambio di mansioni poichè, prima di pervenire all'individuazione della ragioniera quale destinataria dei citati provvedimenti, aveva omesso di procedere ad una comparazione fra il personale dipendente di pari qualifica, nonché di valutarne preventivamente l'idoneità e l'indispensabile qualificazione professionale, recando così un ingiusto danno alla stessa.
Le mansioni inferiori infatti alla quale a la stessa era stata comandata non erano quelle per le quali era stata assunta. Anche la Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale.

Le ragioni della dipendente - La dipendente dimostrava di essere stata ulteriormente umiliata e dequalificata professionalmente quando, dopo l'ennesima visita collegiale che aveva certificato l'idoneità della predetta alle mansioni per cui era stata assunta, la medesima era stata restituita all'asilo nido senza che, tuttavia, ne venissero precisate le mansioni da svolgere e che non erano state, di certo, quelle per cui era stata assunta.
Tali comportamenti peraltro avevano fatto cadere in depressione la dipendente.

La decisione della Corte di Cassazione - La Corte di cassazione ha così respinto il ricorso del sindaco (perché il trasferimento era stato effettuato in violazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/93 per i dipendenti delle P. A. e dell'art. 7 CCNL dei dipendenti degli enti locali recepito nel D.P.R. n. 593/93) e confermato la decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva ravvisato nel comportamento del sindaco tutti i comportamenti tipici del mobbing.
Il reato del sindaco di abuso d'ufficio continuato è stato poi dichiarato estinto per prescrizione, per essere decorso il termine previsto dalla legge, non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel merito come difensivamente richiesto (poiché dagli atti non risulta "evidente" che il fatto non sussiste o non costituisce reato).
Per la Cassazione, le norme che dispongono che un dipendente possa essere adibito a svolgere compiti di qualifica immediatamente inferiore evidenziano l’occasionalità di tale destinazione e la possibilità che ciò avvenga con criteri di rotazione, che il sindaco non aveva osservato, omettendo anche di motivare le cause che lo avevano indotto ad effettuare il trasferimento ed il cambio di mansioni in questione.

Suprema Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza n. 40891 del 7 novembre 2007
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fonte: newsfood.com

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