giovedì 8 maggio 2008

Il secondo lavoro svolto in malattia può comportare il licenziamento per giusta causa

Con sentenza del 24 aprile 2008, n. 10706, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente che effettua un secondo lavoro in malattia può essere licenziato per giusta causa in quanto la doppia attività comporta un ritardo nella ripresa.
La Cassazione ha precisato che il licenziamento è legittimo perchè sono stati violati i doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nei confronti del datore di lavoro, ma ha anche aggiunto che la “doppia” attività deve rivelare l'inesistenza della malattia stessa e che essa deve ritardare o pregiudicare la guarigione.

Fatto e diritto
Un lavoratore è stato licenziato perché, in un periodo di assenza dal lavoro per malattia, aveva prestato attività lavorativa presso terzi, con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, quale giudice del lavoro, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente dalla società ove prestava la sua opera ed ha invece confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande di riconoscimento della categoria di quadro, di pagamento di alcuni premi aziendali asseritamene maturati nel corso del rapporto di lavoro, di riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro, di rimborso delle spese fatte nell'interesse della società, di accertamento della pretesa attribuzione di stok options nonché di risarcimento di danni biologici, all'immagine e alla professionalità.
La Corte d’Appello ha peraltro osservato che, con il suo comportamento, il dipendente non aveva realizzato un grave inadempimento agli obblighi contrattuali, poichè si era trattato di un tirocinio presso una farmacia, iniziato prima di essere assunto nell’azienda e svolto prevalentemente nelle ore serali. L’attività, pertanto, non era valutabile come pregiudizievole per la guarigione o incompatibile con la malattia denunciata («astenia psico-fisica» come certificato e confermato in giudizio dal suo medico).

Le ragioni della società
La società ha contestato tale valutazione della Corte di Appello, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, deducendo sostanzialmente che lo stato di prostrazione fisico e psichico, diagnosticato al dipendente, così come era stato ritenuto dal medico incompatibile con l'impiego prevalentemente sedentario presso la società, avrebbe dovuto logicamente essere valutato incompatibile anche con l'attività di tirocinio presso una farmacia, da ritenere comunque stressante anche perché svolta prevalentemente nelle ore serali, in cui è maggiore è il pericolo di rapine, l’affluenza di drogati, etc..
Altro motivo lamentato è quello della violazione e della falsa applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108: a tale riguardo la società ricorrente ha sostenuto che, anche ad ammettere la fondatezza della domanda di impugnazione del licenziamento, il danno conseguentemente da risarcire ai sensi dell'art. 18 S.L. avrebbe dovuto essere accertato dai giudici in concreto, tenendo conto di quanto eventualmente guadagnato dal lavoratore in virtù di un impiego ottenuto presso terzi dopo il licenziamento, come risultante e comunque desumibile dagli elementi acquisiti in giudizio.
Doveva, infatti, ritenersi che il dipendente avesse proseguito nello svolgimento del periodo di tirocinio regolarmente pagato, divenendo al termine di esso titolare di farmacia, come del resto oggi risultante alla luce di una recente visura camerale.
Per queste ragioni la società ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 18 S.L., il vizio di motivazione e l'omessa e/o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa in proprio o presso terzi durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce inadempimento contrattuale per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro solo quando tale attività rivela l'inesistenza della malattia stessa e quando essa può ritardare o pregiudicare la guarigione e, quindi, il rientro in servizio del lavoratore. Dunque il ricorso è stato accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo in ordine al quale grava sul datore di lavoro la prova di quanto percepito fuori del rapporto di lavoro dal lavoratore, ai fini della riduzione del danno accertato come conseguente all'illegittimità del licenziamento, oltre quello rappresentato dalle cinque mensilità di retribuzione.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cancellata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d'appello cui spetta il compito di approfondire, anche alla luce di tutti gli elementi di fatto indicati, di connotazione della fattispecie, la compatibilità o meno del lavoro espletato dal dipendente presso terzi con lo stato di malattia denunciato e la sua idoneità o non idoneità a pregiudicare o ritardare, secondo un valutazione ex ante, la ripresa del servizio.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10706 del 24 aprile 2008

fonte: newsfood.com

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