martedì 24 aprile 2007

Stabilizzazione delle co.co.co. anche a progetto

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha definito un percorso di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che presentano forti dubbi di regolarità in relazione alla disciplina vigente.
In data 17 aprile 2007 l’Inps ha emanato la tanto attesa circolare recante le precisazioni e le istruzioni operative al fine di procedere alla stabilizzazione dei “precari”.
Destinatari della normativa - l’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi quali il versamento alla Gestione Separata INPS del contributo straordinario integrativo e (attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto) e il deposito presso le competenti sedi INPS, per ciascun lavoratore coinvolto, degli atti di conciliazione unitamente ai contratti di lavoro.
L’Istituto ricorda che l'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Si ritiene che possano accedere alla predetta procedura anche quei datori di lavoro che, pur non essendo stati destinatari dei provvedimenti di cui sopra, valutata la “vera” natura del rapporto che li lega ai propri collaboratori, vogliano procedere alla stabilizzazione dei rapporti in essere.
Accordi sindacali - i committenti - datori di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione, entro il 30 aprile 2007 devono stipulare accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. Nell'accordo sindacale dovrebbero essere indicati la tipologia di contratti di lavoro subordinato utilizzare ai fini della stabilizzazione.
Tipologia dei contratti di lavoro subordinato - vista la formulazione del comma 1210 che così recita "i contratti di lavoro subordinato (...) prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi", non è escluso che si possa far ricorso a contratti c.d. flessibili quali il part-time (in assenza di particolari disposizioni ostative) o il contratto a tempo determinato. In ogni caso, il contratto di lavoro subordinato susseguente alla stabilizzazione non può avere una durata inferiore a 24 mesi. Sarebbe comunque opportuno un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro in merito.
No al contratto a chiamata - a riguardo, bisogna ricordare che recentemente il Ministero del lavoro, con la nota n. 25/I/0004081 ha precisato che la stabilizzazione non può avvenire con il ricorso al contratto di lavoro a chiamata. Infatti, tale tipologia contrattuale, pur riconducibile alla categoria del lavoro subordinato, proprio per il suo “carattere” intermittente, paradossalmente potrebbe comportare una diminuzione di tutela per il lavoratore.
Atti di conciliazione individuali - i lavoratori interessati alla trasformazione dovranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina prevista dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile. In poche parole la conciliazione potrà essere esperita sia in sede sindacale, con successivo deposito dell’atto presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, sia in via amministrativa ovvero direttamente presso la stessa Direzione provinciale del lavoro.
Benefici economico-normativi - se il rapporto instaurato è a tempo indeterminato trovano applicazione i benefici (economici, normativi e contributivi) previsti dalla legislazione vigente (ad esempio il c.d. taglio del cuneo fiscale).
Contributo straordinario - la validità della procedura è subordinata, tra l’altro, al pagamento di una somma alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. La somma è pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di vigenza della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
L’Inps con la predetta circolare precisa che i datori di lavoro devono versare subito una somma pari ad un terzo del contributo straordinario, come sopra determinato, ed insieme all’attestazione
dell’avvenuto versamento depositano, presso la competente sede dell’Istituto, gli atti di conciliazione ed i contratti stipulati con ciascun lavoratore interessato.
Per la parte restante del contributo dovuto i datori di lavoro sono autorizzati a provvedere in trentasei ratei mensili successivi. Qualora i datori di lavoro non provvedano ai versamenti di cui sopra si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
Mod. F24 - al versamento della somma pari ad un terzo del contributo straordinario i datori di lavoro devono provvedere tramite il modello F24, indicando come “causale contributo” nella sezione INPS il codice EMCO, il CAP seguito immediatamente dal comune di residenza della sede legale (cinque caratteri numerici e dodici alfanumerici) e come periodo di riferimento, soltanto nella prima colonna, il mese del versamento e l’anno, e, infine, l’importo a debito versato.
Emens - l’Istituto si riserva di fornire ogni utile indicazione per la comunicazione dei dati necessari all’implementazione della posizione assicurativa nella Gestione separata dei singoli lavoratori interessati (flusso e-mens) attraverso l’acconto nonché le successive trentasei rate del contributo straordinario.
Istanza di stabilizzazione – entro il 30 settembre 2007 il datore di lavoro dovrà presentare presso la sede Inps competente per territorio la comunicazione di stabilizzazione utilizzando la modulistica fornita dall’Istituto (allegato 2 alla circolare) allegando : copia dei nuovi contratti stipulati con ciascun lavoratore, copia degli atti di conciliazione sottoscritti con ciascun lavoratore, attestazione del versamento della somma pari ad un terzo del contributo straordinario. Contestualmente, sottoscrivendo la comunicazione il datore di lavoro si impegna a corrispondere la restante parte del contributo straordinario in trentasei rate mensili, ciascuna di importo pari ad euro fino al raggiungimento del totale del contributo straordinario dovuto.
Effetti della stabilizzazione - l’atto di conciliazione che dovrà essere dunque stipulato nelle “sedi protette” (Direzioni Provinciali o sedi sindacali) è inoppugnabile e produce effetti sia sulla parte economica, che su quella contributiva, ed, infine, su quella risarcitoria per il periodo pregresso. Dal punto di vista degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e fiscale, l’effetto è quello dell’estinzione dei relativi reati, nonché di tutte le eventuali sanzioni connesse al versamento delle imposte, contributi e premi oltre che alla predisposizione e presentazione delle relative denunce. Il periodo pregresso sanato con la conciliazione non potrà altresì essere oggetto di futuri accertamenti fiscali e contributivi

fonte: consulenzalavoro.it

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