giovedì 28 giugno 2007

Riliquidazione della pensione ed indennità di amministrazione

Con sentenza del 1 giugno 2007, n. 463, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Liguria, ha disposto che l’indennità di amministrazione non può essere inclusa nella quota “A” per il calcolo della pensione, e, conseguentemente, ha respinto il ricorso in quanto infondato.Fatto e dirittoIl Direttore tributario della Regione ligure, inquadrato nell’area funzionale C, posizione economica C3-S, con la qualifica di direttore tributario, collocato a riposo, a domanda, per raggiungimento del limite massimo di anzianità, è stato provvisoriamente liquidato con un trattamento di pensione conteggiato sull’anzianità massima di servizio di 40 anni.Con detto provvedimento di liquidazione della pensione provvisoria, l’Agenzia delle dogane dalla quale dipendeva ha tenuto conto dell’indennità di amministrazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota “B” della pensione.Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso alla Corte dei conti per richiedere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nel calcolo della quota “A” dell'indennità di amministrazione, per avere percepito tale indennità in modo fisso e continuativo come parte integrante della retribuzione.Secondo il direttore tale quota deve essere conteggiata come richiesto in base all'art 34 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 e all’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999, nonché al successivo art. 33 del CCNL 1998/2001.Le argomentazioni del direttorePer il direttore, la L. 8 agosto 1995, n. 335, che è stata estesa ai dipendenti statali, prevede che, per determinare la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si debba considerare retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.Secondo tale normativa, dunque, a far data dal 1° gennaio 1995, tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro (ad eccezione di quelli tassativamente esclusi dal predetto art. 12 della l. n. 153/1969, tra i quali non figura l’indennità di amministrazione) concorrono a formare la base pensionabile, sia che attengano al trattamento fondamentale sia a quello accessorio.Secondo il ricorrente, per effetto di successive disposizioni contrattuali, l’indennità in questione ha perduto la connotazione di voce stipendiale accessoria per essere attratta nella disciplina del trattamento fondamentale in considerazione del suo carattere di generalità, fissità e continuità, con la conseguenza che va ritenuta parte dello stipendio base e, come tale, deve concorrere alla determinazione della quota A.Le ragioni dell’Agenzia delle dogane L’Agenzia territoriale delle dogane si è costituta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ha sostenuto che l’indennità di amministrazione dall’1.1.1996 deve essere calcolata nella retribuzione media pensionabile computabile solo per quanto attiene alla quota B.Tale indennità sin dal primo contratto collettivo del 1995 è stata annoverata nel trattamento accessorio tra le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge, diverse da quelle espressamente incluse nel trattamento fondamentale, con esclusione in radice della possibilità di assimilazione dell’indennità di amministrazione allo stipendio.Per l’Agenzia è irrilevante la circostanza che, in sede di rinnovo contrattuale, l’art. 28 del contratto collettivo nazionale del 1999 abbia elencato, sotto la dicitura “struttura della retribuzione”, tutte le varie voci componenti la retribuzione - tra cui l’indennità in questione - senza distinguere tra trattamento economico fondamentale ed accessorio, in quanto negli articoli successivi dello stesso testo contrattuale è stata dettata comunque una disciplina ben differenziata secondo la natura di ciascun elemento.L’Amministrazione ricorda, inoltre, che il D.L.vo n. 165 del 2001 distingue all’art. 45 il trattamento fondamentale da quello accessorio, per cui è evidente che tale distinzione non è mai venuta meno.La Decisione della Corte dei ContiLa Corte dei conti ha chiarito che avendo il direttore maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del n. 335 del 1995, la pensione è interamente determinata secondo la normativa previgente in base al sistema retributivo.Più precisamente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 503 del 1992, anch’esso parte dell’ordinamento previgente, il trattamento pensionistico è determinato dalla somma di due quote di pensione.La quota A, corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita dal dipendente fino al 31.12.1992, è calcolata sulla base dell’ultimo stipendio o paga o retribuzione e degli assegni o indennità pensionabili, tassativamente indicati dalla predetta disposizione. La. quota B, corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1993, è calcolata in relazione alla media retributiva del periodo di riferimento (trattamento fondamentale più trattamento accessorio).La Corte di Conti ha sostenuto che l’indennità di amministrazione non ha perduto la connotazione di voce stipendiale accessoria per essere attratta nella disciplina del trattamento fondamentale in considerazione del riconoscimento del carattere di generalità e della natura fissa e ricorrente.Per la Corte dei Conti, nessuna norma di legge prevede espressamente la valutazione dell’indennità di amministrazione nella quota “A” della pensione, né la dedotta assimilazione dell’indennità in questione allo stipendio può essere desunta dal C.C.N.L. dato che, sebbene lo stesso elenchi sotto la dicitura “struttura della retribuzione” tutte le voci componenti la retribuzione (tra cui lo stipendio tabellare, l’indennità di amministrazione ed il compenso per lavoro straordinario) senza distinguere fra trattamento fondamentale ed accessorio, negli articoli successivi dello stesso testo contrattuale viene dettata comunque una disciplina ben differenziata secondo la natura di ciascun emolumento.Alla luce delle considerazioni svolte, l’indennità di amministrazione non può essere inclusa nella quota “A” e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza 1 giugno 2007, n. 463
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fonte: consulenzalavoro.it

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