Linea dura della Cassazione contro uno degli aspetti del precariato. Secondo i giudici della Suprema corte il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, può significare essere inseriti nell'organizzazione aziendale, così da determinare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo.
I giudici hanno così confermato un verdetto della Corte d'appello di Genova, la quale aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro di 4 persone impiegate saltuariamente in un'azienda di trasporti. Una conclusione raggiunta dopo aver esaminato le prestazioni dei quattro, che erano state "saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l'una e l'altra", con la possibilità, per i lavoratori, di "rifiutare, qualora chiamati, la prestazione".
Gli stessi lavoratori, però, impiegati per scaricare i camion e per aiutare il magazziniere, dovevano presentarsi al magazzino nei giorni della prestazione nell'ora stabilita dal responsabile, del quale dovevano osservare le disposizioni. Inoltre, potevano utilizzare i mezzi aziendali per effettuare il lavoro loro impartito mentre, sui compensi corrisposti, veniva applicata la ritenuta d'acconto.
Anche la Suprema corte (sezione lavoro, sentenza n.21031) ha condiviso le conclusioni dei giudici d'appello: la subordinazione va intesa "quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa", mentre altri elementi, "come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - rileva la Cassazione - possono avere valore indicativo ma mai determinante" cosicché "l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione".
Nel caso di specie, la Corte d'appello, concludono i giudici, ha "congruamente motivato" sull'"inidoneità del carattere saltuario delle prestazioni a consentire di per sè la loro qualificazione nel senso dell'autonomia", nonché in relazione all'"inidoneità dell'effettuazione della ritenuta d'acconto sui compensi a far ritenere che la volontà delle parti si fosse formata nel senso dell'autonomia del rapporto".
fonte: repubblica.it
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giovedì 7 agosto 2008
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