giovedì 22 marzo 2007

Contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale

I lavoratori italiani che hanno lavorato all'estero, grazie a convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale possono richiedere il trasferimento dei contributi in Italia se non hanno ancora beneficiato di una prestazione dell'assicurazione svizzera.A tale riguardo la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 marzo 2007, n. 5048 ha espresso il proprio pensiero in merito al trasferimento presso l’AGO (assicurazione generale obbligatoria) dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri, nel caso specifico in Svizzera, in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui trova applicazione retroattiva anche ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità e l’abbiano esercitato chiedendo la liquidazione della prestazione.
Fatto e dirittoE’ stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’'articolo 1, comma, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che "L’art. 5, secondo comma, del D.P.R. del 27 aprile 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che-pertanto, trattasi di interpretazione autentica con efficacia retroattiva- in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati a enti previdenziali esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti i vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono”.Questo problema è sorto quando i lavoratori italiani interessati nel momento del calcolo della pensione hanno rilevato che l'Inps ha operato all'atto del trasferimento dei contributi che prendeva a riferimento, come base di calcolo, la retribuzione percepita in Svizzera, riparametrata, sulla base delle aliquote contributive svizzere che sono più basse rispetto a quelle italiane con una conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.Tali lavoratori erano già stati soddisfatti da diverse sentenze della Corte dei Conti e della Cassazione che avevano confermato le modalità di calcolo da effettuare sulla effettiva retribuzione ricevuta nell'ultimo periodo lavorativo ed indipendentemente dall'aliquota contributiva applicata.E anche l’INPS dopo tali orientamenti della giurisprudenza si era allineata su tali provvedimenti, sennonché nel 2006 i Ministeri del lavoro, degli esteri e delle finanze sono stati costretti ad esprimersi in senso contrario avverso tali ricorsi per i considerevoli effetti finanziari che avrebbero prodotto sulla spesa pubblica, per questo la Finanziaria 2007 ha adottato dei provvedimenti per affrancare l'Inps dalle cause degli aventi diritto.E così si esprimeva la legge finanziaria 2007 stabilendo che "L’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che -pertanto, trattasi di interpretazione autentica con efficacia retroattiva- in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati a enti previdenziali esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti i vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono.Ma la legge non aveva risolto i diritti dei lavoratori nei confronti dei quali la pensione era già stata liquidata dopo le decisioni favorevoli della Cassazione e poi dell’INPS e che secondo la finanziaria 2007 si dovevano recuperare.Da qui l’impugnazione in Cassazione da parte dei lavoratori nei cui confronti era già stato calcolato e liquidato il trattamento pensionistico.
La decisione della Corte di CassazioneLa giurisprudenza della Corte di Cassazione convenuto sul diritto alla determinazione più favorevole della pensione sulla base dell'effettiva retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo ed indipendentemente dall'aliquota contributiva applicata nel caso in cui i contributi svizzeri vadano a collocarsi nel periodo che l'Inps prende in considerazione per il calcolo della pensione ha deciso che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 che peraltro l'Inps aveva riconfermato con messaggio del 19 febbraio 2007, n. 4547.

fonte: consulenzalavoro.it

Nessun commento:

Google

Passatempo Preistorico

Moonstone Madness

Pronti a partire, pronti per distruggere tutto? Bene, allora fate un salto indietro nell'era preistorica e immergetevi in questa nuova avventura dal gusto tribale. A bordo del vostro cinghiale dovrete raccogliere le gemme preziose necessarie per passare alle missioni successive, saltando gli ostacoli se non volete perdere il vostro bottino e distruggendo i totem a testate per conquistare altre gemme utili. Inoltre, una magica piuma vi catapulterà verso il cielo dove punti e gemme preziose sono presenti in gran quantità, per cui approfittatene! cercate di completare la missione entro il tempo limite, utilizzando le FRECCE direzionali per muovervi, abbassarvi e saltare, e la SPACEBAR per prendere a testate i totem.

Change.org|Start Petition

Blog Action Day 2009

24 October 2009 INTERNATIONAL DAY OF CLIMATE ACTION

Parco Sempione - Ecopass 2008

Powered By Blogger