martedì 8 gennaio 2008

Estinzione delle contravvenzioni con le oblazioni dopo l’infortunio sul lavoro

La Suprema Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 29 novembre 2007, n. 44369 ha stabilito che, per estinguere le violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione non esclude quella prevista dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 758 del 1994 e non è alternativa ad essa.
Infatti essa può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal D.Lgs. n 758 del 1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando che tale la procedura deve comunque essere esperita e che spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo.

Fatto e diritto - Il titolare di un ’impresa edile era stato condannato per aver omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito per la realizzazione della porta d’ingresso di un capannone e per non aver munito la scala di accesso al ponteggio dei necessari dispositivi antiscivolo.
Il Tribunale, dopo avere premesso che lo stesso a seguito del verbale di accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo accesso, non aveva però corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758 del 1994.
Per il Tribunale, la prova della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e la mancanza di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva la responsabilità, ma poteva solo consentire all’imputato di essere ammesso all’oblazione di cui all’articolo 162 bis c.p.
Il datore di lavoro è ricorso in Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione - Per la Cassazione, il testo normativo di riferimento è il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758, che ha dettato, con gli artt. 19 e segg., una nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
L’art. 20, infatti, prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine (non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni) ed imponendo specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Ai sensi dell’art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione e l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa.
Se, invece, risulti l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza deve darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
In ogni caso, secondo quanto dispone l’art. 23, il procedimento per la contravvenzione è sospeso per legge dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall’organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto.
Infine, ai sensi dell’art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Tali adempimenti preliminari devono essere verificati dal giudice.
Per la Cassazione, nel caso in questione il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state osservate, ma ha aggiunto che non v’era la prova della notificazione dell’invito al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l’oblazione a norma dell’articolo 162 bis c.p. La prova, invece, era rilevante per la prosecuzione del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa prevista dagli artt. 19 e segg. del decreto legislativo n. 758 del 1994 costituisce una condizione di proseguibilità dell’azione penale.
La facoltà concessa all’imputato di chiedere l’oblazione di cui all’articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrano le condizioni per applicare l’oblazione prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994 o quando il contravventore non abbia ritenuto di avvalersi dell’oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo più volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa.
Per la Cassazione, nel caso in questione non c’è stata prova che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a pagare.
Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal tribunale, perché l’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini della procedibilità dell’azione doveva essere puntualmente verificato dal giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto stesso della prosecuzione dell’azione penale e peraltro nel caso in esame siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la prova della sua effettuazione.
Per la Cassazione, invece, il tribunale, avendo contrastato che non v’era la prova della comunicazione con l’invito a sanare l’addebito, avrebbe dovuto rimettere l’imputato nel termine.

fonte: newsfood.com

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