venerdì 11 gennaio 2008

Licenziamento del Direttore per mancato risanamento dello stabilimento in crisi

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26563, ha giudicato pretestuoso il licenziamento del direttore di uno stabilimento di una azienda in crisi che era stato assunto per risanarlo, in quanto i sei mesi durante i quali la stessa azienda lo aveva tenuto alle proprie dipendenze, alla fine dei quali lo aveva giudicato inidoneo, per la Cassazione non erano stati sufficienti al raggiungimento di qualsiasi risultato.
La Cassazione, inoltre, ha stabilito nel caso in esame che la Corte d’Appello avrebbe solo dovuto verificare la possibilità di impiego del direttore in mansioni equivalenti.

Fatto e diritto - Un dirigente, assunto per risanare uno stabilimento dell’azienda in crisi, è stato licenziato perché in sei mesi non era riuscito a risanarlo. Per questo motivo il dirigente si è rivolto al tribunale chiedendo la condanna del la società alla reintegrazione nella sua posizione di Direttore, nonchè al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento.
Il Tribunale ha ritenuto pretestuoso il licenziamento (formalmente giustificato con la soppressione della funzione di responsabile dello stabilimento, affidata al lavoratore sei mesi prima) in quanto nel lasso di tempo a disposizione, intervallato dal periodo feriale, il direttore non era stato posto in grado di introdurre nessuno dei correttivi per i quali era stato posto alla guida dello stabilimento.
La società, sostenendo che la grave crisi aziendale fosse documentalmente provata con la soppressione della figura del direttore dello stabilimento, si è rivolta alla Corte di Appello, che ha rigettato il ricorso ricordando che il sindacato del giudice sulle scelte organizzative dell'imprenditore è consentito laddove i motivi addotti risultino pretestuosi e strumentali.
La Corte d’Appello, dunque, ha condiviso le considerazioni del primo giudice sulla irrazionalità e contraddittorietà della soppressione della figura del direttore dello stabilimento, senza mettere il lavoratore in condizione di introdurre i correttivi del caso e senza fornire alternativa al licenziamento (escludendone espressamente il reimpiego in altra funzione o attività dell'impresa).
La società allora è ricorsa in Cassazione

Le ragioni della società - Secondo la società, la dirigenza aziendale non ha ostacolato il lavoro del direttore e le ferie non sono durate due mesi (atteso che le ferie concesse al personale si collocano nel periodo estivo e duravano circa due settimane).
Per la società, la soppressione del posto di lavoro di direttore dello stabilimento, con la introduzione di una nuova organizzazione aziendale, non rende possibile la ricollocazione dello stesso in una diversa posizione lavorativa, non sussistendo mansioni equivalenti e neppure posizioni vacanti di responsabile di linea o di altri uffici.

La decisione della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva non può essere sindacato dal giudice, dato che la gestione dell'impresa è espressione delle libertà di iniziativa economica tutelate dall'art 41 della Costituzione.
La stessa Cassazione ha però ritenuto che, pur dando atto del raggiungimento della prova in ordine alla crisi aziendale e alla impossibilità di ricollocare il direttore in altre mansioni equivalenti, ha ritenuto il breve periodo di tempo dall'assunzione (circa sei mesi) elemento sufficiente a considerare il licenziamento pretestuoso e quindi illegittimo, perché in contraddizione con asseriti motivi riorganizzativi dell'assunzione.
Per la Cassazione, il licenziamento di un dipendente dopo averlo assunto da sei mesi è scelta imprenditoriale attinente alla gestione e quindi insindacabile e la Corte di Appello non poteva ritenere tale scelta sbagliata o contraddittoria sulla scorta del solo breve periodo dall'assunzione.
Per la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe quindi invaso il campo riservato dalla Costituzione al datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto accertare solo la effettività della decisione e la non pretestuosità della stessa, in quanto destinata a mascherare altre illecite ragioni

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26563 del 17 dicembre 2007

fonte: newsfood.com

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