Le modifiche apportate dall’ADR 2007 ( entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ) relativamente ai rifiuti sanitari e rifiuti animali infetti, sono di notevole interesse, in special modo, sono da sottolineare le modifiche in merito alla “Classificazione” , alle “Esenzioni” , ed alle annesse disposizioni in merito ai rifiuti medicali e rifiuti ospedalieri.
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Volendo entrare (senza troppe premesse) nell’argomento, si devono evidenziare le modifiche e le integrazioni apportate al Capitolo 2.2.62 – Parte 2 – “Classificazione” – relativo alle disposizioni dettate per la classe 6.2 – “Materie infettanti”;
per iniziare, tra le materie della classe 6.2 scompare : “ I 4 Campioni di diagnostica” e viene sostituito da “I 4 Materia biologica”.
Nelle “Definizioni” si cambia quasi radicalmente la definizione di “colture” : il risultato di un processo in base al quale gli agenti patogeni sono intenzionalmente propagati. Questa definizione non include i campioni prelevati da pazienti umani o animali come definito nel presente paragrafo.
Infatti definisce: “campioni prelevati da pazienti” : materiali umani o animali, raccolti direttamente da pazienti umani o animali, compresi, ma non limitati, le escrezioni, le secrezioni, il sangue e i suoi componenti, di tessuti o tamponi di liquidi tessutari e parti del corpo trasportate ai fini di ricerca, di diagnostica, di inchiesta, di trattamento clinico o di prevenzione”.
Pertanto tra le “colture” non vengono inclusi le escrezioni, le secrezioni ed il sangue prelevati da pazienti umani o animali raccolti a fini di ricerca, diagnostici o di trattamento clinico e prevenzione.
Nella Classificazione troviamo una nuove rubrica : ONU 3291 (che esisteva già ma forse dimenticato nell’ADR 2005) mentre era già presente l’ONU 3373 nella vecchia versione : Campioni di diagnostica o campioni clinici, ora denominato: Materia biologica, categoria B; per completezza l’ONU 3291 esiste ora in due versioni, “Rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s. o rifiuti (bio)medicali. n.a.s. o rifiuti medicali regolamentati, n.a.s.” e “Rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s. o rifiuti (bio)medicali. n.a.s. o rifiuti medicali regolamentati, n.a.s. in azoto liquido refrigerato”, infatti quest’ultima rubrica ha acquisito l’etichetta 2.2 (Gas non infiammabili non tossici) in aggiunta alla 6.2 relativo alle materie infettanti. Pertanto i rifiuti ospedalieri ricadenti nell’ONU 3291 in azoto liquido refrigerato dovranno essere trasportati con due etichette, la 2.2 e la 6.2
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Da evidenziare inoltre che, relativamente all’ONU 3291 trasportato in azoto liquido refrigerato non è stato assegnato il n° di pericolo, che nell’ONU 3291 (senza azoto liquido refrigerato) è 606, nel capitolo 5.3.2.3.2 troviamo quale n° di pericolo assegnato per i Gas Tossici il 26, ne discende che, poiché i nn Kemler utilizzabili sono solo ed esclusivamente quelli indicati e non è possibile fantasticare con tale disciplina, attendiamo disposizioni in merito dall’autorità competente.
ESENZIONI
Nel nuovo capitolo “Esenzioni”, viene data disposizione di esenzione dalle disposizioni dell’ADR per i campioni umani o animali – che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni – se vengono trasportati in un imballaggio atto ad evitare ogni perdita e recante la dicitura “Campione umano esente” o “Campione animale esente” – secondo il caso – il paragrafo 2.262.1.5.6 continua dettando le condizioni di imballaggio:
- È costituito da tre elementi:
- uno o più recipienti primari a tenuta;
- un imballaggio secondario a tenuta;
- un imballaggio esterno sufficientemente robusto tenuto conto della sua capacità, della sua massa e della utilizzazione alla quale è destinato, e di cui almeno una superficie ha una dimensione esterna minima di 100 m (m) x 100 mm;
- Nel caso di liquidi, materiale assorbente, in quantità sufficiente per poter assorbire la totalità del contenuto, è sistemato tra il o i recipienti primari è l’imballaggio secondario, in modo che, durante il trasporto, ogni rilascio o perdita di liquido non raggiunga l’imballaggio esterno e non comprometta l’integrità del materiale di imbottitura;
- Nel caso di multipli recipienti primari fragili sistemati in un imballaggio secondario unico, questi devono essere imballati singolarmente oppure separati per evitare ogni contatto tra loro.
RIFIUTI MEDICALI E OSPEDALIERI
Al paragrafo 2.2 62.1.11.1 vengono disciplinati i rifiuti medicali o rifiuti ospedalieri, le nuove disposizioni ADR 2007 riguardano l’assegnazione dei numeri ONU ai rispettivi rifiuti contenenti materie infettanti della categoria A e della categoria B, è indispensabile riportare la definizione che l’ADR dà alle materie infettanti di categoria A: materia infettante, trasportata in una forma che può, quando si verifichi una esposizione, causare una invalidità permanente o una malattia letale o potenzialmente letale alle persone o agli animali, fino ad allora in buona salute ( la NOTA definisce esposizione: quando una materia infettante fuoriesce dall’imballaggio o di protezione ed entra in contatto fisico con persone o animali); materie infettanti di categoria B: Materia infettante che non soddisfa i criteri di classificazione della categoria A.
RIFIUTI MEDICALI O OSPEDALIERI RICADENTI NELLA CATEGORIA “A”
Ai rifiuti medicali o ospedalieri contenenti materie infettanti ricadenti nella categoria A devono essere assegnati i nn ONU 2814 o 2900 (rispettivamente se infettanti per l’uomo o per gli animali); l’ADR 2007 in merito ai rifiuti medicali o ospedalieri riporta anche disposizioni della normativa sui rifiuti, nella NOTA al paragrafo indica il CER 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni ( del gruppo 18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani) ed il CER 180202* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni ( del gruppo 18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali);
tali CER sono entrambi pericolosi, e ad entrambi devono essere applicate precauzioni particolari per evitare l’infezione, e per ciascuno di essi l’ADR 2007 indica il processo produttivo di provenienza e le caratteristiche, infatti, per il CER 180103* : Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate – rifiuti provenienti da maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell’uomo – rifiuti la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni); per il CER 180202* : Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate – rifiuti provenienti dalla ricerca, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie degli animali – rifiuti la cui raccolta ed eliminazione non sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni.
Relativamente al CER 180202* l’ADR 2007 sembra non prendere in considerazione la pericolosità disposta dal regolamento comunitario, ad esso associa i – rifiuti la cui raccolta ed eliminazione non sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni – quando come sopra riportato la descrizione data al CER 180202* dal regolamento comunitario 1013/2006/CE è: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – a questo punto appare lecito pensare che nell’ADR 2007 è stata fatta una distinzione per i rifiuti provenienti dal trattamento e prevenzione delle malattie dell’uomo e rifiuti provenienti dal trattamento e prevenzione delle malattie degli animali, considerando quest’ultimi NON destinatari di – prescrizioni particolari per prevenire infezioni – ma restano pur sempre rifiuti pericolosi ed assoggettati all’ADR!
RIFIUTI MEDICALI O OSPEDALIERI RICADENTI NELLA CATEGORIA “B”
Ai rifiuti medicali o ospedalieri contenenti materie infettanti ricadenti nella categoria B deve essere assegnato il nr ONU 3291; qualora non si tratti di un rifiuto (così come definito dalla direttiva sui rifiuti 2006/12/CE : qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi) ma di materia ad esso deve essere assegnato il nr ONU 3373.
Al paragrafo 2.2.62.1.11.2 viene assegnato il nr ONU 3291 ai : Rifiuti medicali o rifiuti ospedalieri di cui si sa o si ha ragione di credere che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti.
Alla NOTA 2 viene stabilito che, ai CER 180104 – (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate – rifiuti provenienti da reparti di maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell’uomo – rifiuti la cui raccolta ed eliminazione NON sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) e 180203 – (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate – rifiuti provenienti dalla ricerca, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie degli animali – rifiuti la cui raccolta ed eliminazione non sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) – nonostante i criteri di classificazione ADR riportati nei paragrafi sopra indicati, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR;
pertanto, sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR 2007 soltanto quei rifiuti medicali o ospedalieri ricadenti nella categoria “B”, ai quali viene assegnato il nr ONU 3291 ma ai quali non vengono assegnati i CER 180104 o 180203 – ovvero – i rifiuti medicali o ospedalieri classificati con CER 180104 e 180203 non ricadono nelle disposizioni dell’ADR 2007 a priori, indipendentemente dalla loro attribuzione del nr ONU 3291 ed indipendentemente dal fatto che nella tabella A vengono riportate tutte le disposizioni ADR relative all’ONU 3291 denominato : Rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s. o rifiuti (bio)medicali, n.a.s. o rifiuti medicali regolamentati, n.a.s. – trasportato o meno con azoto liquido refrigerato.
Di seguito viene riportato l’estratto della parte 3 dell’ADR 2007, per meglio individuare i capitoli e le disposizioni ADR da applicare ai rifiuti medicali e materie infettanti.
fonte: ambiente.it






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