martedì 11 dicembre 2007

Licenziamento legittimo per rifiuto di accettare il demansionamento

Con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25313, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che adibire i dipendenti a mansioni inferiori è legittimo anche quando il demansionamento serve per consentire la riorganizzazione produttiva ed evitare un provvedimento di crisi aziendale.
La Cassazione ha così ammesso la legittimità delle previsioni contrattuali di flessibilità ed intercambiabilità nell'ambito di un'ampia area di professionalità diverse.
Per la Cassazione, dunque, è stato legittimo adibire a mansioni inferiori il dipendente e legittimo il licenziamento inflittogli per giusta causa essendosi lo stesso rifiutato di eseguire la propria prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza.

Fatto e diritto - Ad un dipendente con qualifica impiegatizia e mansioni di assistente, a seguito di un processo di mobilità che avrebbe evitato in parte la riduzione del personale, erano state affidate le mansioni di operaio, che aveva rifiutato.
La società con telegramma aveva comunicato al lavoratore che, in esecuzione dell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, lo stesso sarebbe stato impiegato nelle previste mansioni operaie quale addetto all'attività di installazione di impianti e reti telefoniche, con conseguente sua collocazione in solidarietà con riduzione d'orario al 50%. La società gli comunicava, altresì, che per 12 giorni sarebbe stato posto in solidarietà a zero ore e successivamente sarebbe stato spostato alla mansione di operaio in conformità al programma di rotazione predisposto.
L’azienda, poi, contestava allo stesso una l'assenza ingiustificata e successivamente lo licenziava. Il dipendente impugnava il licenziamento, che era stato accolto dal primo giudice, ma poi respinto dalla Corte d'appello.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto legittimo il licenziamento, perché fondato su un accordo ministeriale portato a conoscenza del dipendente non dopo il licenziamento, ma in occasione di un incontro presso la Commissione di Conciliazione.
Il dipendente aveva contestato tali disposizioni con telegramma e poi si era presentato sul posto di lavoro pretendendo di svolgere le mansioni di impiegato.
Il giudice d'appello ha valutato che il dipendente, essendosi rifiutato di svolgere le mansioni che gli erano state legittimamente assegnate, doveva essere ritenuto assente ingiustificato dal lavoro e pertanto legittimava licenziamento inflittogli. Contro tale sentenza il dipendente è ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione ha ricordato che la rigidità della disciplina complessiva dell'articolo 2103 è stata messa in crisi dalla drammatica scelta tra perdita del posto di lavoro e conservazione dello stesso a condizioni deteriori dalla stessa giurisprudenza.
Gli accordi sindacali per evitare provvedimenti di mobilità che consentono il demansionamento sono stati disciplinati dall’art. 4, comma 11°, della L. n. 223 del 1991, norma che è stata resa più flessibile dopo le pronunce, anche a Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, che ha stabilito che, previo accordo sindacale, al fine di evitare licenziamenti il datore di lavoro, può assegnare unilateralmente mansioni inferiori ai propri dipendenti.
Per la Cassazione, inoltre, la legittimità di adibire i dipendenti a mansioni inferiori è stata ritenuta legittima proprio per consentire la riorganizzazione produttiva e l'accrescimento delle professionalità di ciascuno ammettendo la legittimità delle previsioni contrattuali di flessibilità ed intercambiabilità nell'ambito di un'ampia area di professionalità diverse.
Per la Cassazione, pertanto, la domanda del dipendente è stata giudicata priva di qualsiasi fondamento, costituendo grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore resosi inadempiente con il rifiuto di eseguire la propria prestazione nella nuova qualifica di operaio assegnatagli.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25313 del 5 dicembre 2007
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fonte: newsfood.com

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