martedì 11 dicembre 2007

Ferie non godute: spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva

Con sentenza del 29 novembre 2007, n. 24905, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che "fermo restando il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione, ove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva, la quale ha per un verso carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla mancata fruizione del riposo (e quindi dall’espletamento di un plus di lavoro con mancata ricostituzione delle energie psicofisiche e ridotta possibilità di dedicarsi ad attività ricreative o relazioni familiari e sociali), e per altro verso costituisce erogazione di indubbia natura retributiva".
Dunque l’indennità sostitutiva per le ferie non godute spetta al lavoratore anche il datore non ha responsabilità della mancata fruizione in quanto il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e garantito dall’articolo 36 della Costituzione, terzo comma («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e la domanda di risarcimento del lavoratore deve essere valutata nei limiti della predetta indennità sostitutiva.
Quanto alla richiesta del danno da lavoro usurante per le ferie non godute, richiesto nel caso di specie, anche se il generico invito a fruire delle ferie non è sufficiente a configurare l’assolvimento del potere-dovere che grava sul datore di lavoro, è solo dovuta l’indennità sostitutiva, in quanto l’accertato rifiuto del lavoratore a fruire delle ferie esclude responsabilità per ulteriori danni.

Fatto e diritto - Un dipendente dell’Ina inquadrato nel settimo livello in qualità di funzionario di seconda classe aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo che fosse accertata la dequalificazione da lui subita e che fosse disposta in suo favore la reintegra nelle mansioni di incaricato dei rapporti istituzionali dell’ente (con il suo accreditamento presso la Camera dei Deputati, il Senato ed il Ministero dell’Industria), nonché che fosse accertato il suo diritto all’inquadramento nella categoria dirigenti con la condanna dell’INA al risarcimento del danno da dequalificazione professionale e del danno bio-psichico ed al pagamento del danno da lavoro usurante per mancata fruizione delle ferie.
A fondamento delle sue pretese, il ricorrente esponeva che, con la nomina del nuovo presidente dell’INA, non gli era stata più richiesta l’attività di collaborazione che aveva svolto per il precedente presidente.
L’INA, costituitasi, contestava le domande. Il Pretore rigettava il ricorso, ma il dipendente ricorreva in appello. Qui il dipendente si vedeva riconoscere dalla Corte d’Appello che la dequalificazione vi era stata, anche se questa escludeva l’insorgenza di una seria patologia psichica di carattere permanente a causa del comportamento del datore di lavoro e se aveva respinto le altre richieste.
Allora la società è ricorsa in Cassazione.

La decisione della Cassazione - La Corte di Cassazione ha stabilito che dequalificazione vi era stata solo per un periodo di 8 mesi, ma questo non ha inciso sulle altre richieste del dipendente.
Quanto al generico invito a fruire del residuo delle ferie pari a 57 giorni da parte dell’azienda, questo non configura adempimento del potere dovere che grava sul datore di lavoro in quanto, peraltro, tale arretrato di ferie si era ulteriormente aggravato negli anni successivi, tanto da raggiungere i 131 giorni.
La Corte ha chiarito che, fermo restando il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione, ove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva, la quale ha per un verso carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla mancata fruizione del riposo (e quindi dall’espletamento di un plus di lavoro con mancata ricostituzione delle energie psicofisiche e ridotta possibilità di dedicarsi ad attività ricreative o relazioni familiari e sociali), e per altro verso costituisce erogazione di indubbia natura retributiva.
A nulla quindi rileva il mancato ottemperamento del lavoratore agli inviti a fruire delle ferie.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24905 del 29 novembre 2007
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fonte: newsfood.com

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