Con sentenza del 6 novembre 2007, n. 130, Tribunale di Ivrea ha chiarito che il pagamento in ritardo dello stipendio non legittima le dimissioni per giusta causa in quanto, per configurarsi tale inadempimento contrattuale del datore di lavoro, queste devono essere causate da comportamenti del datore di lavoro stesso di tale gravità da giustificarle. Dunque le dimissioni per giusta causa sono legittimate dal reiterato mancato versamento della retribuzione e non da un caso isolato..
Per il Tribunale, inoltre, se il dipendente controfirma le buste paga, questa documentazione ha valore liberatorio per il datore di lavoro così come anche, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi sufficiente quanto indicato in tali buste paga in ordine all’importo corrisposto.
Fatto e diritto - Una dipendente aveva chiamato in giudizio il suo ex datore di lavoro titolare di una lavanderia perché, nel periodo di lavoro non regolarizzato (circa 9 mesi), aveva lavorato 9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a qualche sabato, per un totale di 1384 ore nel primo anno in questione e 346 ore nel secondo anno. Inoltre, dopo la regolarizzazione del rapporto, la donna non aveva percepito quanto risultante dalle buste paga, ed inoltre non aveva percepito il pagamento di 2 mensilità di retribuzioni.
Pertanto la dipendente aveva rassegnato le dimissioni ed aveva rivendicato che fosse accertato l’inizio del rapporto di lavoro anche per il periodo di non regolarizzazione e aveva chiesto la condanna del datore di lavoro a pagare quanto ancora dovuto per differenze retributive, retribuzione indiretta e Tfr e, per il successivo periodo regolarizzato, la differenza tra quanto risultante dalla busta paga e quanto effettivamente versato, oltre all’indennità di preavviso.
La datrice di lavoro, invece, chiedeva il rigetto delle domande sul presupposto dell’inesistenza di un rapporto di lavoro antecedente all’assunzione, del completo pagamento di tutte le somme indicate nelle buste paga e rivendicava la mancanza di una giusta causa di dimissioni.
La Sentenza del Tribunale - Per il giudice era onere del datore dimostrare di avere pagato al lavoratore le spettanze retributive (nel caso di specie invocate nella misura indicate in busta paga) e tale prova era stata fornita dal datore di lavoro già in via documentale, tramite la produzione delle buste paga, controfirmate dalla lavoratrice.
Per tali motivi, il tribunale ha rigettato la richiesta della lavoratrice di ottenere il pagamento di differenze retributive nel periodo regolarizzato.
Quanto alla richiesta della ricorrente di pagamento dell’indennità di preavviso, sul presupposto di dimissioni per giusta causa integrate dal mancato pagamento delle retribuzioni per 2 mesi, per il tribunale e la giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità , da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In particolare, con riferimento al mancato pagamento di due retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di «reiterato mancato pagamento» e non già nel caso di inadempimento «accidentale e di breve durata»
Quanto al ritardo del datore di lavoro, il tribunale ha rilevato che questo era di soli sette giorni e che era relativo ad una sola mensilità: questo determina che non si possa parlare del «reiterato mancato pagamento» necessario a giustificare le dimissioni per giusta causa, ma semplicemente di un inadempimento «accidentale e di breve durata».
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto solo nella parte relativa al periodo “non in regola”.
Tribunale di Ivrea, sentenza n. 130 del 6 novembre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf
fonte: newsfood.com
Utilità del blog per un'Azienda come la nostra, vi chiederete... informare, vi rispondiamo!...IN-FORMA COLLAGE
giovedì 6 dicembre 2007
Giusta causa di dimissioni per il versamento in ritardo della retribuzione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Passatempo Preistorico
Moonstone Madness



Nessun commento:
Posta un commento