E’ in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 20 marzo 2008 con cui il Ministero dell’economia ha dato attuazione alle disposizioni della Finanziaria 2008 in merito all’alleggerimento del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente e sulle indennità di fine rapporto.
Il decreto, infatti, prevede che la tassazione sul tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1 aprile 2008 (e quindi riferite a rapporti cessati dopo il 31 marzo 2008), sia ridotta come segue:
- 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro, ma non a 30.000 euro: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
Il Ministero, però, ha disposto che le suddette detrazioni vengano erogate solo in caso di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare e che esse vengano corrisposte dai sostituti d’imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. I dipendenti, pertanto, devono attestare di non aver già fruito della detrazione a fronte di indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nello stesso anno.
fonte: newsfood.com
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martedì 1 aprile 2008
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