martedì 8 aprile 2008

L'indennità sostitutiva delle ferie aggiuntive in caso di prepensionamento

Con sentenza 21 marzo 2008, n. 7654, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie aggiuntive in caso di prepensionamento deve sempre essere riconosciuta. Ed il fatto che per il lavoratore, in seguito alla domanda di prepensionamento, non sia possibile usufruire dell’intero periodo di ferie maturate non esonera il datore dall’obbligo di corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva
Per la Cassazione, il diritto del dipendente si estingue solo a fronte di un irragionevole rifiuto di accettare ogni soluzione offerta dall’azienda per consentire l’esercizio di quella prerogativa del dipendente.

Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiesto al giudice la condanna delle Ferrovie dello Stato, di cui era stato dipendente, per avere il pagamento dell'indennità sostitutiva dell'intero periodo di ferie previsto per l'anno 1995 sebbene egli fosse cessato dal servizio il 30 maggio di quello stesso anno.
La Corte d'appello aveva respinto l'appello e confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso.
La Corte d’Appello, infatti, aveva osservato che il CCNL stabiliva «che, in caso di cessazione del rapporto, spetta sempre al lavoratore l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tranne nel caso in cui la mancata fruizione sia dovuta a cause dipendenti dalla sua volontà», tra le quali non è da comprendere la domanda di prepensionamento.
Pertanto, «deve ritenersi sussistente il diritto del lavoratore a percepire il compenso sostitutivo delle ferie maturate (ovviamente in relaziona ai mesi di servizio prestati) e non godute fino al momento del pensionamento».
Per quanto riguarda invece le ferie cd. aggiuntive, ossia quelle rapportate al periodo dell'anno non lavorato (nella specie, giugno-dicembre), per la Corte d’Appello il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data della risoluzione. L’indennità, dunque, spetta a condizione che dette ferie «possano essere effettivamente godute prima della risoluzione del rapporto di lavoro«; condizione non prevista dall'art. 52 del CCNL per le ferie ordinarie, per il cui mancato godimento detta norma prevede, a differenza delle ferie aggiuntive, il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Pertanto, «proprio dall'esatta interpretazione della volontà delle parti contrattuali nell'apposizione della clausola in oggetto si desume che il trattamento di miglior favore previsto dalla contrattazione collettiva possa trovare applica/ione solo nel caso di effettivo godimento dell'intero periodo di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro non essendo prevista, così come per le ferie ordinarie, anche per le ferie aggiuntive la monetizzazione del diritto in caso di mancata fruizione».

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex dipendente dell’azienda postale contro l’interpretazione del contratto di lavoro offerta dalla Corte d’appello.
Così la Corte di Cassazione ha condiviso l’interpretazione del dipendente che è riuscito a farsi versare dall’azienda l’indennità sostitutiva dell’intero periodo di ferie previsto per l’ultimo anno di lavoro nonostante egli fosse cessato dal servizio il 30 maggio.
La Cassazione non ha condiviso poi le motivazioni della Corte d’appello in ordine alle “ferie aggiuntive”, per il periodo non lavorato (giugno-dicembre), secondo la quale il contratto di lavoro escludeva «la monetizzazione del diritto» in caso di mancata fruizione, mentre invece per la Cassazione il dipendente ha ugualmente diritto all’indennità anche in caso di prepensionamento ed anche ove determinasse la successiva impossibilità di godimento delle ferie ed anche se il CCNL disciplina solo il godimento delle ferie e non anche l’indennità sostitutiva.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7654 del 21 marzo 2008

fonte: newsfood.com

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