martedì 24 luglio 2007

Infortunio "in itinere" e pausa caffè

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 18 luglio 2007, n. 15973, ha stabilito che l’infortunio in itinere non viene riconosciuto dall’Inail se la pausa caffè del lavoratore che rientra a casa è troppo lunga. In tali casi, infatti, l’Inail non dà più la copertura.Fatto e diritto Ad un lavoratore, a seguito di un incidente stradale mentre alla guida della propria auto ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione, veniva respinta la domanda di rendita. Il giudice del lavoro, infatti, aveva ritenuto che il nesso di causalità fosse stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso. Tale decisione è poi stata confermata dalla Corte d'appello che ha posto una duplice distinzione tra soste necessitate (quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche) e soste voluttuarie. Tra le soste voluttuarie rientrano quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, circa un'ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica.Insomma, niente risarcimento per il ricorrente che, nel tornare a casa dal lavoro, si era fermato a prendere un caffè, ma si era dilungato per quasi un'ora. Poi, risalito in macchina, aveva avuto un incidente. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione.La normativaIl D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 comprendono nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche l’infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque. non necessitate; nonché gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; infine in caso di guida senza patente.La posizione dell’InailL’Inail ha dato ai propri uffici la direttiva per cui «brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari».La sosta voluttuaria al bar va inquadrata, quindi, nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore. La permanenza o meno della copertura assicurativa varia a seconda delle caratteristiche della sosta, cioè in base alle sue dimensioni temporali e all’aggravamento del rischio.Per la sosta al bar, occorre tenere presente anche il maggior rigore necessario nel valutare il rischio elettivo nell'infortunio in itinere, che assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio occorso nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'infortunio in itinere. Il giudice del lavoro glielo aveva negato e la corte territoriale aveva confermato. Così il lavoratore ha adito la Suprema Corte di Cassazione La decisione della Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso era infondato e che, quindi, non c’era alcun diritto al risarcimento. Secondo la Cassazione, quindi, era giusto che l’infortunio in itinere non fosse stato riconosciuto dall’Inail poichè la pausa caffè del lavoratore era stata troppo lunga. In tali casi infatti non c’è più la copertura dell’Inail.Al contrario, l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La espressa menzione nel testo legislativo, oltre che della deviazione, anche della interruzione, supera i rilievi della dottrina circa la irrilevanza del tempo del tragitto.Poi è intervenuta la giurisprudenza costituzionale a decidere su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, precisando che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza ha quindi comportato un ampliamento della tutela dell'infortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto ha introdotto una limitata tutela della interruzione non necessitata, di breve sosta.La sentenza impugnata ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 luglio 2007 n. 15973
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fonte: consulenzalavoro.com

1 commento:

Anonimo ha detto...

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