venerdì 13 luglio 2007

Mancato pagamento dei contributi da parte dell’amministratore (o legale rappresentante) di s.a.s. nella veste di datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza del 6 luglio 2007, n. 26064 ha stabilito che l’amministratore (o legale rappresentante) di una s.a.s. nella veste di datore di lavoro è una persona giuridica e che vi è comunque un rapporto di immedesimazione organica che lega la persona fisica dell’amministratore (o del legale rappresentante) alla persona giuridica.Fatto e in dirittoLa Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di quella del tribunale di Nola, ha rideterminato in otto mesi di reclusione ed euro 500 di multa la pena inflitta a un individuo colpevole del reato continuato perché (quale legale rappresentante di una s.a.s.) aveva omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per 2 mensilità nell’anno 2000 e per 5 nell’anno 2001.Il Tribunale aveva correttamente accertato sia la corresponsione delle retribuzioni sia l’omesso versamento all’istituto previdenziale delle relative trattenute e corretta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.Le ragioni del rappresentante della s.a.sIl rappresentante della s.a.s. ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l’invalidità della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione sostenendo che mancava la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, che è presupposto essenziale del reato, non essendo sufficiente a tal fine la presentazione del modello DM10.La decisione della Corte di CassazioneSecondo la Corte di Cassazione, gli elementi essenziali del reato sono da una parte la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e dall’altra il mancato versamento all’istituto previdenziale delle relative ritenute previdenziali e assistenziali.Per la Cassazione, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale, così come le buste paga rilasciate ai dipendenti, non sono un mero indizio, ma, in assenza di elementi contrari, rappresentano una prova piena della effettiva corresponsione della retribuzione.Infatti la circostanza che il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto la retribuzione al dipendente si desume dalla stessa condotta dell’imputato che ha regolarmente presentato i modelli DM10 (denunzia dei contributi dovuti per l’unico lavoratore dipendente e delle eventuali somme a credito).Pertanto la Cassazione ha giudicato che il Tribunale avesse correttamente accertato sia la corresponsione delle retribuzioni sia l’omesso versamento all’istituto previdenziale delle relative trattenute e corretta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 luglio 2007, n. 26064
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fonte: consulenzalavoro.com

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