sabato 22 settembre 2007

Fondo di garanzia del TFR e fallimento del datore di lavoro

Con sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano.
In sostanza secondo la Corte, l’Inps si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e comunque deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.Fatto e dirittoA seguito del fallimento della società, il lavoratore aveva chiesto al Fondo di garanzia del TFR, il pagamento della voce in questione. L’inps, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), glielo aveva negato ed allora il lavoratore si era rivolto al giudice di primo grado che glielo aveva riconosciuto imponendo all’Inps il relativo pagamento.Anche il Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione dell'Inps,.L’Inps, tuttavia, è ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello.Le ragioni dell’InpsSecondo l’Inps, la sentenza impugnata va rivista in quanto la stessa aveva ritenuto che il Fondo di garanzia gestito dall'istituto, fosse tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato, in sostituzione del datore di lavoro fallito ‑ sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.Il Fondo di garanzia del TFRLa legislazione vigente prevede che possano richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali . Il Fondo di garanzia «si sostituisce» al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume ‑ in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) ‑ la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.La procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto “definitivo” a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni).Il TFR che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).Posto che per l’intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;b) l’apertura di una procedura concorsuale;c) l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.La decisione della Corte di CassazioneSecondo la Corte di Cassazione il legislatore italiano, nel quadro di attuazione della disciplina comunitaria, ha istituito presso l'Inps il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva del credito a titolo di trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro (per causa di fallimento o ad altra procedura concorsuale).Pertanto, con la sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha chiarito che il Fondo di garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e l’Inps tramite tale Fondo si deve accollare i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti.Per la Cassazione, dunque, l’Inps deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR. Non è stato giudicato rilevante nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il fatto che il TFR fosse stato anche se parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 settembre 2007 n. 18481
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fonte: newsfood.com

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