martedì 18 settembre 2007

Un trasferimento d'ufficio del lavoratore ad altro reparto può costutuire «mobbing»

Con la sentenza del 4 settembre 2007, n. 18580 la Cassazione - Sezione lavoro - ha stabilito che il datore di lavoro non risponde di mobbing nel caso in cui abbia trasferito, d'ufficio, il lavoratore a un nuovo reparto, cambiandogli le funzioni svolte fino a quel momento.Il mobbing si configura solo quando il dipendente non sia riuscito a provare che la nuova attività abbia comportato una dequalificazione professionale dovuta ad un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro.
Fatto e dirittoUn biologo, coordinatore dell'impianto di trattamento delle acque presso un'azienda farmaceutica, è stato spostato dal capo in un laboratorio di microbiologia con l'incarico di responsabile, alle dipendenze di un altro ingegnere.Il biologo non aveva gradito tale nuovo incarico e per tutta risposta aveva fatto causa all'azienda farmaceutica per demansionamento e mobbing sostenendo il minore rilievo delle nuove mansioni e l'intento persecutorio del datore di lavoro.Il biologo quindi chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo della dequalificazione che sotto quello della lesione alla salute e alla identità personale.
Le motivazioni del dipendentePer il dipendente l'azienda lo avevano trasferito dandogli nuovi compiti perché aveva fatto insistentemente richiesta «di visionare le autorizzazioni amministrative ed i risultati di talune analisi, al fine di operare con chiarezza a seguito di un controllo effettuato dai Vigili urbani».Il Tribunale di Rovereto gli aveva dato ragione e aveva condannato la casa farmaceutica a risarcirgli euro per mobbing e demansionamento.
Le motivazioni ed il ricorso in appello dell'aziendaLa società convenuta, costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e segnalava che questi era stato licenziato per aver prodotto in giudizio documentazione aziendale e corrispondenza riservata.A questo punto il Tribunale, dopo aver espletato prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale sulla persona del ricorrente, dichiarava che il ricorrente era stato oggetto di dequalificazione professionale e mobbing e condannava l'azienda a i danni, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.L'azienda allora è ricorsa in appello che veniva accolto dalla Corte (di Appello) che aveva ritenuto che il biologo non avesse prodotto prova del demansionamento e quindi della non equivalenza fra le nuove e le vecchie mansioni. Il biologo ricorreva allora in Cassazione.
La decisione della CassazioneLa Cassazione ha condiviso la decisione della Corte d'appello ritenendo che avesse valutato diversamente, rispetto al primo giudice, la attendibilità dei testi e la documentazione prodotta in giudizio, ritenendo cioé più attendibile la versione fornita dal datore di lavoro.Ricostruita quindi la vicenda, la Cassazione ha concluso che il biologo non aveva provato la non equivalenza delle mansioni assegnategli rispetto a quelle precedenti.Per la Cassazione peraltro le mansioni erano, invece, equivalenti, anche se l'allontanamento dall'impianto di trattamento acque, in concomitanza con il clima di tensione venutosi a creare con l'azienda, era stato erroneamente percepito dal lavoratore come fatto persecutorio e riduttivo della sua professionalità.
Secondo la Cassazione è a carico del lavoratore, che assume la non equivalenza delle mansioni affidategli con quelle da ultimo svolte, provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione.La Cassazione - Sezione lavoro - ha stabilito quindi che il datore di lavoro non risponde di mobbing nel caso in cui abbia trasferito, d'ufficio, il lavoratore a un nuovo reparto, cambiandogli le funzioni svolte fino a quel momento in quanto anche nel caso del mobbing è sempre il lavoratore che deve provare semmai un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro.
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 4 settembre 2007, n. 18580Presidente Ravagnani - Relatore Cementano - Pm Destro - conforme - Ricorrente Dal Bosco - Controricorrente Sandoz Industrial Products Spa (già Biochemie Spa)Svolgimento del processoCon ricorso al Tribunale di Rovereto, depositato il 2 marzo 2001, Livio Dal Bosco, premesso di essere laureato in biologia e di essere dipendente della Biochemie s.p.a. dal 10.4.1991, dapprima come impiegato e poi come quadro, quale coordinatore di tutte le attività connesse all'impianto di trattamento acque, lamentava di essere stato demansionato ed oggetto di mobbing, avendo ricevuto in data 14.12.1998 l'incarico di responsabile del laboratorio 1 microbiologia, alle dirette dipendenze dell'ing. Cadez.Assumeva che la destinazione alla nuova funzione era stato determinato dalle sue richieste, rimaste senza esito, di visionare le autorizzazioni amministrative ed i risultati di talune analisi, al fine di operare con chiarezza e trasparenza a seguito di un controllo effettuato dai vigili urbani di Rovereto nell'agosto del 1998.
Sostenendo il minore rilievo delle nuove mansioni e l'intento persecutorio del datore di lavoro, chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo della dequalificazione che sotto quello della lesione alla salute e alla identità personale.La società convenuta, costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e segnalava che in data 4 maggio 2001 questi era stato licenziato per aver prodotto in giudizio documentazione aziendale e corrispondenza riservata.Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale sulla persona del ricorrente, con sentenza del 23 gennaio 2003 il Tribunale dichiarava che il ricorrente era stato oggetto di dequalificazione professionale e mobbing dal 15.12.1998 alla data del licenziamento; condannava la Biochemie a pagare a titolo di danni la complessiva somma di € 31.321,120, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
L'appello della Sandoz Industrial Products s.p.a., già Biochemie s.p.a., veniva accolto dalla Corte di Appello di Trento con sentenza dell'1/27 luglio 2004.I giudici di secondo grado, ritenuta preferibile la ricostruzione della vicenda come risultante dalle deposizioni rese dai testi addotti dalla società, osservavano che il dott. Dal Bosco non aveva fornito la prova della non equivalenza fra le nuove e le vecchie mansioni e, quindi, del dedotto demansionamento.Rigettavano pertanto la domanda del lavoratore, compensando le spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica, che ponevano a carico dell'appellato.Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, Livio Dal Bosco.La Sandoz Industrial Products s.p.a. resiste con controricorso.Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente posto a carico del lavoratore l'onere della prova della mancanza di equivalenza delle mansioni e del conseguente demansionamento, posto che è il datore di lavoro, titolare dello jus variandi, che deve provare la sussistenza delle esigenze aziendali che lo giustificano.
2. Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione su punti decisivi, la difesa Dal Bosco critica la sentenza:a) per non aver considerato che né nella lettera indirizzata al ricorrente né nella e-mail interna, entrambe del 14.12.1998, e neppure nellejob descriptions successive, si fa riferimento alla necessità di spostare il dr. Dal Negro al laboratorio microbiologico in vista delle preannunciate dimissioni del dirigente di questo, dr. Cadez;b) perché non si è tenuto conto del giudizio espresso dall'ordine nazionale dei biologi, in termini di «obiettiva riduzione delle funzioni proprie» e di «diminuzione della capacità e competenza del biologo»;c) per non aver valutato la insanabile contraddizione fra i documenti 25 e 27 di parte aziendale, atteso che con il primo il dr. Casareto, a fronte delle proteste sollevate dal Dal Bosco circa il suo sottoutilizzo nella nuova destinazione, riconosceva il fondamento della lamentela imputandola alla «provvisorietà dettata da situazioni contingenti», mentre con il secondo (lettera 7.9.1999) si contesta al Dal Bosco la responsabilità di questi inconvenienti per un atteggiamento non collaborativo; d) per non aver considerato la motivazione della richiesta del Pm presso il Tribunale di Rovereto di archiviazione della posizione penale aperta nei confronti dei responsabili di Biochemie per i reati di inquinamento, trattandosi di richiesta fondata sulla prescrizione per essersi i fatti verificati in epoca coperta, appunto, da prescrizione.
3. Il ricorso non è fondato.La Corte di Trento ha valutato diversamente, rispetto al primo giudice, la attendibilità dei testi e la documentazione prodotta in giudizio, ritenendo più attendibile la versione fornita dal datore di lavoro.E, ricostruita la vicenda, ha conclusivamente osservato che il dr. Dal Bosco non aveva provato la non equivalenza delle mansioni assegnate nel dicembre 1998 rispetto a quelle precedenti; che le mansioni erano, invece, equivalenti, anche se l'allontanamento dall'impianto di trattamento acque, in concomitanza con il clima di tensione venutosi a creare con l'azienda, era stato erroneamente percepito dal lavoratore come fatto persecutorio e riduttivo della sua professionalità, tanto da fargli assumere un atteggiamento di mancanza di collaborazione e adattamento al nuovo ruolo (con conseguente necessità di affidare la responsabilità di quel settore ad altra persona, individuata nel dr. Casareto: pag. 26 della sentenza).
Non sussiste in tale affermazione la dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., atteso che tale disposizione, come ammette la stessa difesa del ricorrente, attribuisce al datore di lavoro il diritto e il dovere di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.Incombe sul lavoratore, che assume la non equivalenza delle mansioni affidategli con quelle da ultimo svolte, provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione (Cass., 9 giugno 1997 n. 5162).Ad ogni modo, come sopra rilevato, la Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni attribuite presso il laboratorio di microbiologia, nella prospettiva della cessazione del rapporto di lavoro del dott. Cadez, fossero adeguate alla professionalità del lavoratore, tenendo conto della sua formazione tecnica e della precedente esperienza in materia di fermentazione.
In ordine al secondo motivo va osservato che gli elementi che si assumono non valutati o insufficientemente valutati dai giudici di appello o non appaiono decisivi (come il parere dell'ordine nazionale dei biologi) o si risolvono nel diverso apprezzamento di documenti (come la circostanza, peraltro anch'essa non decisiva, che non fossero state prospettate al ricorrente le future dimissioni annunciate dal dr. Cadez) o muovono da una diversa interpretazione dei fatti (come la dedotta contraddizione fra i documenti 25 e 27 e la mancata considerazione delle motivazioni poste a base della richiesta di archiviazione del procedimento aperto a carico dei responsabili Biochemie per reati ambientali).Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Il diverso esito dei due gradi di giudizio consiglia la compensazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

fonte: newsfood.com

1 commento:

Anonimo ha detto...

www.areagiuridica.com reca un caso di illegittimo demansionamento estromissione eliminazione dall'ufficio di un lavoratore,condanna datoriale (inottemperata) al reintegro esclusivamente nelle precedenti mansioni.Conseguenze.

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