giovedì 6 settembre 2007

Libri paga e matricola - Dove e da chi devono essere legittimamente tenuti

La Cassazione - Sezione lavoro, con sentenza del 29 agosto 2007, n. 18255 ha chiarito che i libri paga e matricola non devono essere istituiti in ogni luogo di lavoro, rigettando così quelle argomentazioni della Direzione del lavoro secondo cui tali documenti devono essere istituiti in ogni luogo di lavoro ed esibiti ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore.Secondo la Corte di Cassazione il Dpr 1124/1965 impone al datore di lavoro di tenere un libro paga e un libro matricola ma in esso non vi sono contenute "indicazioni topografiche": in altre parole il datore di lavoro può depositare tali libri presso un consulente del lavoro a condizione che una copia degli stessi sia depositata presso il datore di lavoro. E' tenuto però a presentarli ad ogni richiesta degli ispettori.Fatto e diritto La rappresentante di un'azienda cooperativa di pulizie che operava presso ben ventitré caserme dei carabinieri, dopo aver effettuato l'oblazione, aveva presentato ricorso opponendosi all'ordinanza ingiunzione notificatale dalla D.P.L. per ben 23 violazioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, consistite nel non avere istituito i libri paga e matricola nei 23 diversi luoghi di lavoro in cui operava il personale dipendente. Il Tribunale accoglieva l'opposizione motivando che la violazione contestata è quella prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di istituire i libri paga e matricola, ma tale obbligo non ha particolari connotazioni topografiche non essendo previsto che i libri paga e matricola debbano essere istituti presso ogni luogo di lavoro, specialmente quando si tratti di personale di pulizia che opera presso diversi utilizzatori (23 caserme dei Carabinieri, nella specie). Semmai doveva essere contestata la mancata presentazione e non l'omessa istituzione).Secondo l'art. 21 del citato DPR i libri paga e matricola devono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta e a tal fine non possono essere rimossi.La Direzione Provinciale del Lavoro ha allora proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale.La decisione della Cassazione - Sezione lavoroSecondo la Corte di Cassazione l'art. 21 del D.P.R. n. 1124.1965 dispone che il libro paga e il libro matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore e che non possono essere rimossi neppure temporaneamente. Questa norma contiene una indicazione topografica (il luogo in cui si esegue il lavoro) ma in relazione all'obbligo di presentazione alla richiesta e di divieto di rimozione. Non attiene quindi all'istituzione dei libri paga e matricola. In altre parole se viene contestata l'omessa istituzione dei libri in questione, non può pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione.Invece il fatto contestato dell'art. 20 (mancata istituzione) è diverso da quello in ipotesi contestabile a sensi dell'art. 21 (mancata presentazione o avvenuta rimozione), onde è corretto che il Tribunale abbia annullato la sanzione. Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 29 agosto 2007, n. 18255Presidente Senese - Relatore Di Nubila.Pm Ciccolo - difforme - Ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Genova.Svolgimento del processo:l. Con ricorso depositato in data 6.12.2002, Fantini Mara in proprio e quale rappresentante della ditta Puma proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione notificatale il 13.11.2002 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova per 23 violazioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 1124.1965, consistite nel non avere istituito i libri paga e matricola nei diversi luoghi di lavoro in cui operava il personale dipendente. Giova avvertire che la Fantini effettuava oblazione per una violazione contestata e proponeva opposizione per le altre.2. Il Tribunale accoglieva l'opposizione così motivando:- la violazione contestata è quella prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 1124.1965, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di istituire i libri paga e matricola;- tale obbligo non ha particolari connotazioni topografiche; in particolare, non è previsto che i libri paga e matricola debbano essere istituti presso ogni luogo di lavoro, specialmente quando si tratti di personale di pulizia che opera presso diversi utilizzatori (23 caserme dei Carabinieri, nella specie);- l'art. 21 dispone che i libri paga e matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta e a tal fine non possono essere rimossi;- doveva allora essere contestata la violazione dell'art. 21, non quella dell'art. 20 che non sussiste.3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Direzione Provinciale del Lavoro, la quale deduce un motivo. La controparte non si è costituita.Motivi della decisione.4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 20 del D.P.R. n. 1124.1965 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c. La pronuncia è viziata in quanto la norma contestata (art. 20 del detto Decreto) è quella violata; essa consiste nella omessa istituzione dei libri paga e matricola nei 23 luoghi di lavoro considerati. La violazione sanzionata è l'omessa istituzione e non l'omessa esibizione dei libri. Erroneamente la società cooperativa sostiene che sarebbe sufficiente l'istituzione di un solo libro paga e matricola presso la sede principale: dal fatto che i libri debbono essere esibiti in ogni luogo di lavoro e non ne possono essere rimossi si desume che i libri predetti devono essere istituiti presso ogni luogo in cui si esegue il lavoro; quanto meno, a sensi dell'art. 5 della Legge n. 12.1979, deve essere conservata presso ogni luogo di lavoro una copia dei ridetti libri.5. Il ricorso è infondato. L'art. 20 del D.P.R. n. 1124.1965 prevede che il datore di lavoro deve tenere un libro paga e un libro matricola. La norma non prevede che debbano essere tenuti detti libri in un luogo particolare. La Legge n. 12.1979 consente di tenere i libri presso il consulente del lavoro, ma una copia degli stessi deve rimanere presso a datore di lavoro. Esattamente nota il Tribunale che la disposizione dell'art. 20 non è connotata da particolari "indicazioni topografiche".6. L'art. 21 del D.P.R. n. 1124.1965 dispone che il libro paga e il libro matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro ad ogni richiesta dell'istituto assicuratore e che non possono essere rimossi neppure temporaneamente. Questa norma contiene una indicazione topografica (il luogo in cui si esegue il lavoro) ma in relazione all'obbligo di presentazione alla richiesta e di divieto di rimozione. Non attiene quindi all'istituzione dei libri paga e matricola. Se viene contestata l'omessa istituzione dei libri in questione, non può pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione; viceversa il fatto contestato "sub specie" dell'art. 20 (mancata istituzione) è diverso da quello in ipotesi contestabile a sensi dell'art. 21 (mancata presentazione o avvenuta rimozione), onde rettamente il Tribunale ha annullato la sanzione. Né pare, ad avviso del Collegio, desumersi dall'art. 21 una connotazione topografica da applicare all'art. 20. Si ponga mente che, nel caso di una impresa di pulizie per conto terzi, occorrerebbe istituire tanti libri paga quanti i luoghi in cui, giorno per giorno, vengono inviati i lavoratori per la materiale esecuzione del lavoro.7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

fonte: newsfood.com

Nessun commento:

Google

Passatempo Preistorico

Moonstone Madness

Pronti a partire, pronti per distruggere tutto? Bene, allora fate un salto indietro nell'era preistorica e immergetevi in questa nuova avventura dal gusto tribale. A bordo del vostro cinghiale dovrete raccogliere le gemme preziose necessarie per passare alle missioni successive, saltando gli ostacoli se non volete perdere il vostro bottino e distruggendo i totem a testate per conquistare altre gemme utili. Inoltre, una magica piuma vi catapulterà verso il cielo dove punti e gemme preziose sono presenti in gran quantità, per cui approfittatene! cercate di completare la missione entro il tempo limite, utilizzando le FRECCE direzionali per muovervi, abbassarvi e saltare, e la SPACEBAR per prendere a testate i totem.

Change.org|Start Petition

Blog Action Day 2009

24 October 2009 INTERNATIONAL DAY OF CLIMATE ACTION

Parco Sempione - Ecopass 2008

Powered By Blogger