martedì 20 maggio 2008

Calcolo del Tfr: natura retributiva del contributo per l'alloggio al dipendente all’estero

Con sentenza del 5 maggio 2008, n. 10986, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel calcolo del Tfr, il contributo per l'alloggio al dipendente all’estero può avere natura retributiva e solo a seguito di decisione del giudice di merito, che nella causa deve illustrare le ragioni specifiche del suo convincimento.
La Cassazione ha così accettato il ricorso della banca contro suo dipendente che, invece, aveva argomentato che le voci del trattamento economico relative ad alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio avevano intendimento di compensare le spese sostenute dal dipendente per trasferirsi in America e soggiornarvi con la famiglia, per cui dovevano essere comprese nella base di calcolo del Tfr e non dovevano essere considerate alla stregua di rimborso spese.
La Cassazione ha così rigettato le argomentazioni della Corte d’appello, che aveva ritenuto tali voci di natura retributiva senza fornire adeguata motivazione.

Fatto e diritto
Un dipendente aveva citato in giudizio la banca dive prestava la sua attività chiedendo il pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di TFR nonché della differenza tra la pensione spettante e quanto sarebbe spettato se i contributi previdenziali fossero stati pagati nella misura dovuta in base all’effettivo ammontare della retribuzione.

La posizione del dipendente
Per il dipendente, tutte le somme percepite per i periodi di lavoro trascorsi a Londra ed a New York avrebbero dovuto essere considerate come retribuzione e perciò avrebbero dovuto essere incluse sia nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sia nell'ammontare del debito per contributi previdenziali.
La decisione del Tribunale e della Corte d’Appello
Il Tribunale rigettava la domanda che veniva poi parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, la quale, per il periodo trascorso a Londra, aveva ritenuto che quanto era stato corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria.
Quanto al periodo trascorso a New York, anche le somme dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio del mobilio avevano parimenti natura retributiva.
La Corte d’Appello, escluso un danno pensionistico attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle omissioni contributive.
Contro questa sentenza, la Banca ha presentato ricorso in Cassazione, mentre il dipendente resisteva con controricorso.

La posizione della Banca
La banca aveva denunciato la violazione dell'art. 2120 c.c. sostenendo, quanto al periodo di New York, che le voci del trattamento economico relative ad a alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio, avessero finalità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per traslocare in America e soggiornarvi con la famiglia, onde non potevano essere comprese nella base di calcolo in questione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, è il giudice di merito che deve interpretare se un certo emolumento, ai fini del calcolo del TFR, deve essere considerato come retribuzione o come rimborso spese.
Secondo la Cassazione, in ogni caso, di fronte a somme giustificate nel contratto con specifico riferimento a maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all’estero insieme alla famiglia, il datore di lavoro è gravato dall’onere di provare che esse non sono riconducibili alla funzione di rimborso spese ed il giudice di merito deve dare adeguato conto di tali dimostrazioni.
Nella specie, la sentenza della Corte d’Appello è stata cassata dalla Cassazione poiché la sentenza sostituiva questa motivazione con un riferimento a generiche e non significative previsioni del contratto individuale di lavoro.
La Cassazione, dunque, ha rinviato ad altra Corte d'appello la questione di merito, puntualizzando che “al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il capoverso dell’art. 2120 c.c. include nella retribuzione tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente, ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso spese.
Da ciò deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del trattamento economico formalmente non legate al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore, il giudice di merito può riconoscere natura retributiva, ma in tal caso deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento”.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10986 del 5 maggio 2008

fonte: newsfood.com

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