mercoledì 28 maggio 2008

Lavoro straordinario: per essere retribuito deve essere stato preventivamente autorizzato

Con la sentenza dell’8 aprile 2008, n. 468, la sezione prima del Tar Sicilia ha stabilito che, per essere retribuibili, le ore di straordinario devono essere state preventivamente autorizzate, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni stesse possa costituire elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.
La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, d’altra parte, costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo.
In entrambi i casi, infatti, l’autorizzazione incide sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Fatto e diritto
Alcuni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno chiesto la corresponsione del lavoro straordinario svolto e solo in parte retribuito e, a conforto di tale pretesa, hanno prodotto il relativo prospetto eccedente il limite massimo stabilito.
L’Amministrazione intimata resisteva producendo documenti e chiedendo l’inammissibilità della richiesta e, comunque, il suo rigetto.
“Per il pagamento delle ore di lavoro straordinario quantificate, ma non liquidate il Tar ha confermato il principio della necessaria autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario stesso, atteso che, diversamente, si determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, mentre tale atto rappresenta lo strumento per non superare i limiti di spesa e di bilancio e limitare l'incontrollata erogazione di somme” .
Il Tar ha ritenuto che il lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto all’orario normale di lavoro, nella specie prestato da personale militare con qualifica non dirigenziale, deve essere retribuito anche oltre il limite del monte ore mensilmente stabilito per ciascun reparto (della Guardia di finanza) e senza le limitazioni previste per il personale non dirigente e per il personale dirigente.
In particolare, si era affermato che il “diritto alla retribuzione supplementare per il lavoro straordinario resti escluso solo per le ore lavorate che siano state effettivamente compensate mediante la fruizione di altrettanti periodi di riposo compensativo”.
Ne consegue che il servizio straordinario prestato in eccedenza al monte ore disponibile non possa essere retribuito, ma, in relazione allo stesso, gli interessati hanno titolo a fruire del riposo compensativo.
Ed è doveroso che l’Amministrazione, anche per evitare l’insorgere di ulteriori controversie in fase di ottemperanza, si attivi d’ufficio per la concessione dei riposi in questione.”
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativi.

La decisione del Tar
Per il Tar, la retribuibilità del lavoro straordinario in via di principio è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione, infatti, svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione.”
Tale autorizzazione di regola deve essere preventiva, e solo eccezionalmente può essere concessa ex post in quanto implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro.
L’autorizzazione, inoltre, rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.”.
La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce, d’altra parte, assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.”.
In conclusione il Tar ha stabilito l’infondatezza delle pretese dei componenti della guardia di finanza ed ha quindi respinto il ricorso potendo i ricorrenti ottenere, a fronte dello straordinario effettuato e non retribuito solo il riconoscimento di riposi compensativi.

Tar Sicilia, sezione prima, sentenza n. 468 dell’8 aprile 2008

fonte: newsfood.com

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