venerdì 16 maggio 2008

L’assenza per ferie del dipendente che non le ha concordate legittima il licenziamento

Con sentenza del 14 aprile 2008, n. 9816, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che è giustificato il licenziamento del lavoratore che si assenta ingiustificatamente andandosene in ferie senza averle prima concordate formalmente con il proprio superiore.

Fatto e diritto
Un dipendente (assunto come operaio di 3^ categoria - Ccnl industria alimentare) aveva impugnato il licenziamento intimatogli senza preavviso poiché si era allontanato dal posto di lavoro per recarsi in infermeria senza autorizzazione.
Il primo giudice, pur evidenziando che la condotta tenuta dal dipendente (consistente nell’abbandono temporaneo ed ingiustificato del posto di lavoro, ritardo dell'inizio del lavoro, sospensione o anticipo della cessazione, insubordinazione grave verso i superiori) era del tutto diversa da quella tenuta nei giorni successivi (assenza ingiustificata dal lavoro) ed integrava una autonoma infrazione secondo il Ccnl di categoria, rigettava il ricorso. La sentenza era poi stata confermata dalla Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile la prova dell'esistenza di una prassi aziendale di concessione orale delle ferie.
Il dipendente, allora, si è rivolto in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla censura avente ad oggetto l'interpretazione della frase «Fai come vuoi, mettiti in ferie, in malattia, basta che te ne vai» e, più in generale, l'esito del colloquio avuto con il responsabile, suo superiore diretto.
Le ragioni del dipendente
Il dipendente riteneva che il giudice di merito avesse fatto malgoverno della disciplina della prova, giacché era a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che nel caso specifico la fruizione delle ferie- il cui diritto è previsto dagli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ. - avrebbe inciso negativamente sull'organizzazione produttiva aziendale.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, il ricorso del dipendente è infondato in quanto la Corte d’Appello si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo l'inammissibilità della prova circa la concessione informale delle ferie da parte della datrice di lavoro, atteso che tale prova non era stata dedotta dal dipendente durante il giudizio di primo grado, ma articolata per la prima volta in appello.
La Cassazione ha anche fatto rilevare che nella fattispecie non si sarebbe trattato di autoassegnazione delle ferie, bensì di assenza ingiustificata delle ferie protrattasi per quattro giorni e che, in ogni caso, l'autoassegnazione delle ferie integrerebbe pur sempre un illecito disciplinare.
Aggiunge la Cassazione che il godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del dipendente, trattandosi di evento dell'attività aziendale, che va coordinato con l'attività produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro. Dunque è corretta l'affermazione del giudice di appello, il quale ha rilevato che, nel caso di specie, lo stesso appellante aveva negato di essere in malattia e in ogni caso la facoltà del lavoratore di imputare a ferie le assenze per malattia doveva essere contemperata con le esigenze organizzative del datore di lavoro, costituendo, come già detto, la concessione delle ferie una prerogativa riconducibile al potere organizzativo dello stesso datore di lavoro.
Quanto alla lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 420 e 115 c.p.c, da parte del dipendente in relazione alla mancata ammissione di mezzi dei prova decisivi circa l'autorizzazione alle ferie e sul carattere discriminatorio del licenziamento, per la Cassazione il ricorrente si è limitato a richiamare i mezzi di prova senza riportare e trascrivere i capitoli, non ammessi, violando in tal modo il principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione e non consentendo a questo giudice di legittimità di valutare il fondamento delle censure dedotte.
Peraltro, per la Cassazione, la Corte di appello ha valutato la condotta del ricorrente secondo il contratto collettivo, che prevedeva come giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, giungendo alla conclusione che il complessivo comportamento tenuto dal dipendente fu tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Per la Cassazione, quindi, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9816 del 14 aprile 2008

fonte: newsfood.com

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