lunedì 5 maggio 2008

Licenziamento illegittimo: spettano anche i contributi per tutto il periodo

Con sentenza dell’1 aprile 2008, n. 8429, la sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta che al lavoratore licenziato illegittimamente spettano non solo la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno consistente in una somma pari alle retribuzioni di fatto spettanti dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ma anche i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di mancata occupazione o per il quale è stato riconosciuto il risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, la Cassazione ha anche bacchettato la Corte d’appello incorsa nel vizio di omessa pronuncia nella parte relativa al pagamento dei contributi alla dipendente.

Fatto e diritto
Una dipendente di una catena di supermercati, ritenendo di essere stata illegittimamente licenziata, si era rivolta al giudice che, rilevata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società, la condannava alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, liquidato in un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La società allora ricorreva in Corte di Appello, eccependo che il giudice non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, dell'assenza ingiustificata della dipendente e delle giustificazioni da questa addotte nel giorno successivo. Inoltre, secondo la società, il tribunale aveva erroneamente affermato la decadenza dalla prova, pur costituita da documenti, e non aveva commisurato l'indennità all'effettiva entità del danno, da cui era da escludere, anche quanto era stato determinato dalla tardiva iscrizione nelle liste di collocamento.
Con impugnazione incidentale, l'appellata chiedeva la condanna della società agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria sulla somma liquidata, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale determinato dal licenziamento. Parzialmente accogliendo l’impugnazione incidentale (la domanda di interessi e rivalutazione), la Corte respingeva l'appello della società.
Ma questa ricorreva in Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, a causa della tardività della produzione della documentazione attestante l’assunzione della dipendente, rinviava la causa alla Corte di appello per la quantificazione del danno.
La Corte d’Appello di rinvio, a seguito di atto di riassunzione della dipendente, con apposita sentenza condannava la società a risarcire alla dipendente i danni subiti in misura pari alle retribuzioni globali di fatto che la stessa avrebbe percepito dalla data del licenziamento intimatole sino alla data di assunzione presso altra società (data di cessazione del rapporto presso la predetta società), oltre all'importo dovutole a seguito dell'opzione ex art. 18 l. 300/70 detratto quanto già percepito dalla dipendente per effetto dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del tribunale, con compensazione per un quarto delle spese dell'intero giudizio e condanna della società alla rimanente parte.
Contro tale ultima sentenza, la dipendente proponeva ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello, nel liquidare il danno, non ha disposto nulla in relazione alla richiesta di condanna della società al pagamento delle assicurazioni sociali e previdenziali per il periodo in cui la ricorrente non ha lavorato in seguito all'illegittimo licenziamento, né si è pronunciata sulla domanda di condanna delle somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Peraltro, dalla stessa sentenza della Corte di appello era emerso che la dipendente in riassunzione aveva chiesto, tra l'altro, la condanna della società al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo licenziamento con interessi legali dalle scadenze al saldo sulle somme via via rivalutate, e, per i periodi di mancata occupazione, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per la Cassazione, pertanto, va annullata la sentenza e la sentenza impugnata va integrata nel senso che la Società intimata va condannata anche al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione ai periodi per i quali è stato riconosciuto il risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria ex art. 429, ult. comma, c.p.c. su quanto riconosciuto come dovuto dalla società intimata a titolo di risarcimento dei danni e quanto dovuto a seguito dell'opzione ex art. 18 legge 300/70 tenuto conto di quanto già corrisposto alla dipendente per effetto dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8429 dell’1 aprile 2008

fonte: newsfood.com

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