mercoledì 8 luglio 2009

SICUREZZA: PRONTO IL DECRETO CORRETTIVO SUL TESTO UNICO

Dopo il parere della Conferenza Unificata, il decreto correttivo che andrà a modificare la disciplina in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavori recentemente messa a punto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) ha ottenuto anche i pareri di Camera e Senato. Tra le questioni più importanti la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Viene confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali, il relatore ha osservato che viene mantenuto l'arresto per l'omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante. Vengono introdotte anche le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa. Lo schema di decreto adesso tornerà al Consiglio dei Ministri che potrà dare definitiva approvazione entro e non oltre il prossimo 16 agosto.

In dettaglio ecco l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro (TRATTO DA www.rassegna.it)

Le Commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali) hanno iniziato nella seduta di martedì 26 maggio, l'esame in sede consultiva su atti del governo, dello schema di decreto legislativo n. 79, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo che il presidente della XI Commissione Moffa ha ricordato che dopo lo svolgimento delle reazioni introduttive avrà luogo un ciclo di audizioni informali di enti, associazioni ed organismi interessati dalle misure previste dallo schema di decreto, ha preso la parola il relatore per la XI Commissione Cazzola (Pdl), il quale ha preliminarmente ricordato che l'adozione di un decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto dalla legge di delega (art. 1, comma 6 della legge n. 123 del 2007) ed è pertanto un atto dovuto.

Il provvedimento correttivo tende pertanto al superamento di un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo e alla promozione della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e l'informazione, l'adozione e la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti.

La rivisitazione dell'apparato sanzionatorio ? ha poi affermato il relatore - è attuata sulla base di indirizzi non in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega: le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente, sia con riferimento alla tipologia della pena (detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni, allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse, punendo più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato tra sanzioni e rischio d'impresa.

Dopo avere rilevato che resta confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali, il relatore ha osservato che viene mantenuto l'arresto per l'omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre la prescrizione viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

Il relatore, nel soffermarsi sul parere della Conferenza Stato-Regioni, nel quale si prende atto che le Regioni hanno espresso un parere negativo sul testo, salvo la Lombardia, ha ricordato che la contrarietà delle Regioni è stata motivata dal fatto che il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-bis e l'articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: nel merito, le Regioni ritengono che l'articolo 2-bis non fornisca sufficienti garanzie in materia di presunzione di conformità alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, in quanto a loro avviso il rispetto delle norme non può essere presunto, ma va accertato caso per caso, evitando altresì una confusione di ruoli e di soggetti nell'azione di prevenzione. Per quanto riguarda l'articolo 10-bis, le Regioni - pur non avendo formale competenza in materia penale - obiettano che esso introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, su cui le stesse Regioni hanno indiscusse competenze. Su questi temi, ha osservato il relatore, il governo si è comunque dichiarato disponibile al confronto, anche nell'ambito della discussione parlamentare in corso.

Il relatore si è poi soffermato sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnalando le novità introdotte dal provvedimento in esame, a partire dall'articolo 2 del provvedimento correttivo, che, introducendo l'articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 81, stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle normative di sicurezza: la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi; la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere effetto esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché dell'utilizzo di macchine marcate CE.

Dato conto del contenuto dell'articolo 3, che modifica l'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori; dell'articolo 4 che introduce, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa, i lavoratori in prova, e dell'articolo 7 che assegna all'Inail nuove competenze relative all'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro, il relatore si è soffermato sul nuovo articolo 15-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 10-bis dello schema all'esame delle Commissioni, rilevando che esso individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di «posizioni di garanzia».

In particolare, si prevede che il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento; che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate. Il relatore ha ricordato che tale disposizione ha sollevato forti polemiche e suscitato persino l'autorevole intervento del Capo dello Stato e che il Ministero competente si è dichiarato ampiamente disponibile a modificare la norma, pur ritenendo necessario graduare le responsabilità oggettive, poiché non sembra possibile attribuire, sempre e comunque, ai vertici aziendali la responsabilità di ogni tipo di evento che si verifichi nei luoghi di lavoro.

Il relatore Cazzola ha poi ricordato che con il provvedimento correttivo le indicazioni fornite a seguito dell'interpello, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non costituiscono più criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti. Con le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, si intende favorire l'adeguamento del documento di valutazione all'evoluzione delle condizioni di lavoro e ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, siano quelli legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell'appalto specifico.

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il relatore ha ricordato che il provvedimento correttivo introduce il principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e dà facoltà al datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16). Il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori è regolato dall'articolo 28 del provvedimento all'esame.

Tra gli altri articoli del provvedimento correttivo richiamati dal relatore, può essere opportuno ricordare le modifiche alle discipline sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili, di cui all'articolo 57, che ridefinisce la figura del responsabile dei lavori, la cui nomina non è più obbligatoria, mentre nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento; e all'articolo 58, che reca tra l'altro una disposizione di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), riguardante l'obbligo del committente di designazione di uno o più coordinatori dei lavori per i casi in cui in un cantiere mobile operino più imprese.

Di particolare rilievo, secondo il relatore, è poi il potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese. Con la modifica all'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ? ha proseguito il relatore -viene rivisto il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l'Inail. In particolare, si prevede che una quota, pari al 50 per cento delle risorse afferenti al medesimo fondo, sia destinata al sostegno delle attività degli organismi paritetici, stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Con la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 20), la formazione dei preposti, nel settore edile può essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti.

Il relatore per la XII Commissione Barani (Pdl), si è soffermato sulle disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnalando, in particolare, gli articoli 6, 7, 12, 13, 22, 24, 110 e 111. L'articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Mediante una modifica all'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di Inail, Ipsema ed Ispesl, l'articolo 7 consente all'Inail l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro non oneroso stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Inail. La norma in esame consente altresì l'utilizzo da parte dell'Inail e dell' Ipsema delle somme stanziate e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l'esercizio successivo, nella eventualità di economie avvenute nell'esercizio in corso.

L'articolo 12 introduce poi alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l'inserimento dell'obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro quarantotto ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Mediante limitate modifiche all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l'articolo 13 individua nella sede di lavoro - o nella sede legale del datore di lavoro - il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.

L'articolo 22, incidendo sull'articolo 39 del decreto legislativo 81 del 2008, relativo allo svolgimento dell'attività del medico competente, detta una modifica di carattere formale sull'incompatibilità del dipendente pubblico allo svolgimento di tale funzione. L'articolo 24 detta una serie di modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, riguardanti: la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi; l'introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva e alla ripresa del lavoro dopo un'assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni; la previsione di un giudizio scritto del medico competente - consegnato in copia al lavoratore - nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.

L'articolo 110 modifica l'articolo 259 del decreto legislativo riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto. Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro, mentre la modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una «sorveglianza sanitaria», non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l'opportunità di effettuare altri esami clinici, privilegiando metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica. L'articolo 111 modifica all'articolo 261 del decreto legislativo che dispone l'applicazione delle procedure di registrazione, presso l'apposito registro nazionale dell'Ispesl dei casi accertati di mesotelioma. In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.

fonte: ambiente.it

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