martedì 24 giugno 2008

La diligenza del dipendente per la cura degli strumenti di lavoro

Con sentenza del 26 maggio 2008, n. 13530, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che la cura degli strumenti e dei mezzi di lavoro affidati dal datore di lavoro al dipendente per lo svolgimento della propria attività lavorativa, consistente nell’evitare di cagionare danni agli stessi,. non rappresenta un’obbligazione aggiuntiva, ma solo la modalità con cui il debitore deve eseguire la prestazione.
Pertanto, in caso di danni, per il dipendente si delinea una responsabilità contrattuale in quanto egli è sempre obbligato a rispondere dei danni procurati all’azienda se non riesce a dimostrare di aver usato la diligenza richiesta dalla legge e se non prova che non è colpevole.

Fatto e diritto
Il dipendente di una azienda era stato condannato al risarcimento dei danni procurati a un grosso autocarro condotto nell’espletamento delle sue mansioni. Il giudice del Lavoro aveva respinto la domanda del datore di lavoro, che era stata poi accolta dalla Corte d'Appello.

Le ragioni del dipendente
Per il dipendente, il datore di lavoro aveva l'obbligo di porlo in condizione di effettuare in sicurezza la mansione assegnatagli e, nella circostanza dell’incidente, non aveva considerato che egli non era addetto alla consegna della merce e non aveva esperienza, né aveva avuto addestramento nella guida del grosso automezzo affidatogli e che egli aveva guidato su una strada particolarmente difficoltosa.
Inoltre il lavoratore aveva lamentato che il suo compito era quello di addetto al controllo del flusso e della giacenza delle merci e non alla relativa consegna.
Nella controversia assumeva pertanto rilievo anche la violazione dell'art. 2103 cod. civ., che egli aveva dedotto e che il giudicante aveva erroneamente negato.
Egli, quindi, aveva solo adempiuto all’incarico affidatogli, osservando un obbligo fondamentale della subordinazione (l'obbedienza), al cui adempimento non poteva sottrarsi.

La decisione della Corte di Appello
Per la Corte di Appello, «il lavoratore risponde del danneggiamento della cosa affidatagli dal datore (per l'espletamento delle mansioni) a titolo di responsabilità contrattuale, e, in applicazione del principio dell’onere della prova, compete al datore di lavoro di provare che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta«;
Per la Corte di Appello «la mancanza della prova dell’assenza di responsabilità in capo al datore di lavoro, addirittura invertendo l’onere della prova, dimostrava la colpa del dipendente e non provava il caso fortuito o la forza maggiore: anche se l’onere di provare che l'evento si era verificato senza sua colpa o per caso fortuito o per forza maggiore (prova che egli non aveva dato), era a carico del datore di lavoro e la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità datoriale era irrilevante”.
Il dipendente, dunque, era responsabile del danno arrecato, per essere in possesso dell'abilitazione alla guida dell’autoveicolo affidatogli per il lavoro (fatto che escludeva la necessità di preventivo addestramento), avendo altre volte effettuato la consegna della merce, avendo accettato di eseguire il compito affidatogli. ed avendo avuto in consegna il mezzo.
Il dipendente, per la cancellazione di questa sentenza, è ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente perchè ritenuto infondato in quanto il danno arrecato dal lavoratore subordinato al bene affidatogli dal datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione e la responsabilità del lavoratore hanno natura contrattuale.
Nella materia del rapporto di lavoro subordinato si afferma generalmente che è onere del datore provare la colpa del lavoratore e la relativa connessione causale con il danno e che la colpa del debitore è fondata su una presunzione, che il debitore può negare con la prova contraria.
Tale principio è da applicare anche nello specifico spazio del rapporto di lavoro subordinato, e, in questo ambito, nella particolare ipotesi di danno arrecato dal lavoratore al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento della prestazione.
Nel rapporto di lavoro subordinato la diligenza espressamente prevista dall'art. 2104 cod. civ. non costituisce un'obbligazione a sé stante ed aggiuntiva nei confronti della prestazione: è solo la modalità con cui l'obbligazione (la prestazione) deve essere svolta.
La Cassazione nel caso in esame, premessa la correzione della motivazione (in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai fini dell'onere probatorio, della natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità; ed in ordine alla ritenuta irrilevanza della dedotta violazione dell'art. 2103 cod. civ.), ha quindi respinto il ricorso del dipendente.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13530 del 26 maggio 2008

fonte: newsfood.com

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