mercoledì 25 giugno 2008

L'azione diretta dell'infortunato contro l'assicurazione del datore di lavoro

Con l’ordinanza del 13 maggio 2008, n. 11921, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del cod. civ. per contrasto con gli articoli 3, 35, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il dipendente possa rivalersi direttamente nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro per il citato credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, infatti, avevano vietato ad un dipendente rimasto paraplegico in seguito ad un infortunio sul lavoro di agire direttamente contro la società assicuratrice del proprio datore di lavoro, fallito nel mentre avevano corso le udienze.

Fatto e diritto
Il dipendente di una società, dopo avere subito un infortunio sul lavoro dal quale è rimasto paraplegico, aveva proposto domanda di risarcimento del danno differenziale nei confronti della società, che veniva dichiarata fallita nel corso del processo.
La domanda di ammissione al passivo del fallimento per £ 1.672.693.929 veniva respinta per carenza di prova sul credito.
La Corte d'Appello ha respinto l’appello principale della società assicuratrice ed ha respinto altresì l’appello incidentale con cui il lavoratore si doleva della mancata condanna diretta dell'Assicurazione nei suoi confronti e della compensazione totale delle spese dei due gradi del giudizio.
La Corte d'Appello, quanto all’appello incidentale, confermava la motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inammissibile quella di condanna diretta del danneggiato, in quanto il Fallimento non impone mai all'Assicurazione di pagare direttamente al danneggiato (ai sensi dell'art. 1917, II comma c.c.).
Contro tale sentenza, il dipendente ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la facoltà di poter agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del fallito e la compensazione delle spese processuali: il lavoratore, infatti, lamentava la violazione e della falsa applicazione degli articoli 1917, comma 2, 2900 cod. civ., 112 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia ed il mancato riconoscimento di azione diretta, anche in via surrogatoria, nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro fallito.
Si è costituita con controricorso la società assicuratrice, resistendo alle domande del dipendente.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha richiamato l’articolo 111 della Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 2/1999 sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata.
La norma, infatti, prevede che il danneggiato abbia una risposta giudiziaria contestuale e coordinata alla domanda di giustizia posta in ordine all’azione diretta verso l’assicuratore e all’ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato (eventualmente per il residuo non coperto dall’assicuratore).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione si è ispirata al principio secondo cui l'obbligazione dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è distinta ed autonoma dall'obbligazione di risarcimento dell'assicurato responsabile nei confronti del danneggiato.
La previsione della facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al danneggiato o dell'obbligo dell'assicuratore di provvedere al pagamento diretto ove sia l'assicurato a richiederlo, non attiene alla individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo, bensì alle modalità di esecuzione della prestazione dell'assicuratore.
Ne consegue che, effettuando il pagamento diretto al danneggiato, l'assicuratore, che non è direttamente obbligato nei confronti del danneggiato, estingue la sua obbligazione nei confronti dell'assicurato.
Proprio questa considerazione consente di escludere che la facoltà dell'assicuratore di pagare ed il diritto dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto nelle mani del terzo sopravvivano alla dichiarazione di fallimento dell'assicurato.
Con il fallimento, infatti, su tutti i beni dell'assicurato, ivi compreso il suo credito nei confronti dell'assicuratore, si apre il concorso dei creditori con il rispetto delle legittime cause di prelazione.
Proprio in relazione alla ipotesi del concorso di altri creditori la legge attribuisce, del resto, al danneggiato un privilegio.
Orbene, apertosi il concorso sui beni del fallito ed acquisito all'attivo fallimentare il credito dell'assicurato verso l'assicuratore, non è compatibile con l'apertura del concorso la facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente il danneggiato.
Con il fallimento dell'assicurato viene pertanto meno la facoltà di pagamento diretto, non potendosi ipotizzare una alterazione, rimessa alla decisione dell'assicuratore, delle regole del concorso che il legislatore ha presupposto, dettando l'art. 2767 c.c..
La Cassazione ha a tal riguardo dubitato che l'assetto di tutela del credito del lavoratore per danno differenziale, che deriva dal citato sistema, sia compatibile con i canoni degli artt. 3 e 35 Cost., in comparazione con altre categorie di soggetti che godono invece di azione diretta verso l’assicuratore o verso

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 11921 del 13 maggio 2008

fonte: newsfood.com

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