giovedì 5 giugno 2008

L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità nell’infortunio

Con sentenza del 9 maggio 2008, n. 11599, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nell’infortunio del suo dipendente solo se l’imprudenza dello stesso è imprevedibile ed assoluta.
L’azienda, infatti, non è responsabile dell’imprevedibile ed imprudente comportamento del dipendente, che, durante lo svolgimento delle sue mansioni, adotti un comportamento abnorme nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso in esame, un operaio imprudentemente era salito in piedi sul macchinario all’altezza di circa tre metri ed aveva tagliato con le forbici un cavo elettrico sotto tensione: per la Cassazione, la folgorazione alle mani e la precipitazione dall’apparecchiatura doveva operava era il minimo che poteva capitargli ed ovviamente per sua colpa assoluta.
Quindi la Corte ha dedotto il principio per cui l’imprenditore è sempre responsabile della salute e della sicurezza del suo dipendente e l’esonero totale da ogni responsabilità si ha solo nel caso in cui il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al normale procedimento lavorativo.

Fatto e diritto
Un dipendente di una Snc, che aveva subito un infortunio sul lavoro mentre svolgeva la propria attività per una S.r.l. presso la quale era stato inviato dalla datrice di lavoro per eseguire delle riparazioni ad una linea elettrica, aveva chiamato in giudizio entrambe le società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
A sostegno delle domande, deduceva la colpa sia della datrice di lavoro, che lo aveva inviato presso il cliente senza la necessaria attrezzatura e imponendogli di operare in fretta senza le necessarie cautele, sia dei responsabili della seconda società, che non avevano accettato di disattivare la corrente elettrica durante la riparazione.
Il primo giudice rigettava il ricorso del dipendente e dell’Inail, nonché le domande di manleva proposte nei confronti delle imprese assicuratrici, con decisione che la Corte di Appello confermava e riformava solo per il regolamento delle spese.

La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità delle società convenute sulla base della ricostruzione dell’incidente, avvenuto quando il dipendente (elettricista qualificato), intervenendo per riparare un macchinario, decise di tagliare un cavo elettrico senza prima staccare la tensione e fu così colpito da folgorazione alle mani, precipitando dal macchinario dove operava.
La Corte d’Appello, dopo idonee indagini, ha affermato l’adeguatezza delle direttive impartite dalla società datrice di lavoro sia per la natura dei compiti assegnati a personale professionalmente qualificato, sia per la disponibilità di attrezzature idonee, ritenendo non dimostrato l’assunto secondo cui l’impresa committente avrebbe rifiutato di consentire il distacco della tensione.
La Corte ha, quindi, attribuito l’infortunio, oltre che all’imprudente scelta del dipendente di salire su un macchinario di circa 3 metri, alla consapevole iniziativa dello stesso lavoratore - eccezionale ed imprevedibile per un elettricista qualificato - di recidere con le forbici un cavo sotto tensione.
Il dipendente allora si è rivolto in Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha respinto globalmente il ricorso perchè l’accusa dallo stesso rivolta alla società (di non averne tutelato efficacemente l’integrità psicofisica, fornendogli la strumentazione necessaria per proteggerlo nella esecuzione del lavoro) non è sostenibile in quanto avrebbe comportato un accertamento di fatto del giudice di merito, congruamente motivato, in ordine alla disponibilità di dotazioni idonee presso l’azienda dove il dipendente doveva operare, e alla natura dell’intervento richiesto, consistente in un comune sopralluogo, rientrante nelle mansioni di elettricista, in relazione al quale poteva essere richiesto secondo le necessità l’impiego di specifiche attrezzature.
Le deduzioni del dipendente non indicano alcuna circostanza di fatto rilevante non esaminata dalla Corte d’Appello e sono poi smentite dalla valutazione delle prove per quanto riguarda l’asserito imperfetto isolamento delle forbici o cesoie usate dal lavoratore.
Per la Cassazione, la condotta del lavoratore comporta l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità quando presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza, come nel caso in questione: questi aspetti devono essere necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11599 del 9 maggio 2008

fonte: newsfood.com

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