venerdì 4 settembre 2009

CHIARIMENTI INAIL SUL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA

Con una Circolare del 25 agosto scorso l'INAIL ha fornito istruzioni operative circa le nuove modalità di trasmissione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. L'articolo 18 del Testo Unico, così come modificato dall'articolo 13 del Decreto correttivo (DLgs. 106/2009), ha soppresso la comunicazione annuale all'INAIL sostituendola con una comunicazione in occasione dell'elezione o della designazione del RLS e per le variazioni successive. In base al nuovo quadro normativo gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei RLS sono le seguenti:
chi ha già ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL n. 43 (25 agosto).

Chi non avesse effettuato alcuna comunicazione, secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la circolare n. 11/2009, deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella Circolare in oggetto. Per chi non rientra nelle fattispecie enunciate l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. La Circolare descrive nel dettaglio la procedura che consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire, chiarendo che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

In caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, l'art. 55 del medesimo decreto (così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente") prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro.

fonte: ambiente.it

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