venerdì 26 ottobre 2007

Scheda-carburante: necessaria la firma del gestore

La sezione tributaria delle Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 ottobre 2007, n. 21941, ha stabilito che non sono consentite detrazioni dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda (carburante) non riporta la firma del gestore dell’impianto di distribuzione.

Fatto e diritto
Una cooperativa di servizi aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tecnica Tributaria l'avviso di rettifica emesso dal competente Ufficio Iva in relazione ad una dichiarazione Iva per omessa fatturazione e registrazioni di operazioni imponibili, indebita detrazione d'imposta ed irregolare tenuta della contabilità nonché per presentazione di dichiarazione annuale Iva infedele.
L'adita Commissione rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla Commissione Tecnica regionale, la quale riteneva legittima la rettifica parziale. Contro tale sentenza la cooperativa ricorreva in Cassazione.

La scheda carburante
La scheda carburante è un documento che può essere utilizzato da titolari di partita Iva nell’esercizio delle proprie attività per poter usufruire della detrazione ai fini Iva e delle deduzioni fiscali sui redditi.
Le somme annotate sulle schede possono essere utilizzate:
a) per le detrazioni Iva: agevolazioni fiscali consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta da pagare;
b) per le deduzioni: spese che riducono il reddito complessivo con un beneficio sull’aliquota da applicare.
Le deduzioni, riducendo la base imponibile, operano in modo diverso dalle detrazioni che riducono l’imposta da pagare.

Le ragioni della cooperativa
La cooperativa aveva lamentato l’illegittimo utilizzo dello strumento della rettifica parziale e l’illegittimità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 5, DPR 633/73", avendo l'Ufficio Iva sostanzialmente posto a base del suo accertamento un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza al termine di una verifica fiscale di carattere generale durata più di cinque mesi e quindi sulla base di una compiuta indagine.
Di qui la cooperativa ne avrebbe dedotto la conseguente "illegittimità della sentenza impugnata che va cassata per difetto di motivazione nel punto in cui ha affermato che l'Ufficio non ha effettuato alcuna attività istruttoria e per violazione falsa applicazione dell'art. 84 DPR 633/72".
Inoltre ha rilevato che il giudice del merito, ritenendo esaustiva la motivazione dell'atto impositivo, non ha considerato che detto atto, pur fondandosi sul raffronto tra la documentazione contabile e le risposte ai questionari inviate alle ditte clienti e fornitrici, non conteneva dette risposte che non erano note ad essa contribuente.

La decisione della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
La sezione tributaria della Cassazione ha così disposto che non è possibile detrarre l’Iva se sulle schede carburante non c’è la firma del gestore e ha rinviato alla commissione regionale la decisione sull’ammontare dell’Iva da pagare, tenendo presente che i questionari compilati dai clienti o dai fornitori della cooperativa non possono, da soli, senza altri riscontri far scattare un accertamento.
Per la suprema Corte, l'utilizzo dello strumento dell'accertamento parziale (art. 54, comma 5, del DPR 633/72) può essere utilizzato dagli uffici quando ad essi pervenga una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modificazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
Pertanto, le detrazioni d’imposta sull’acquisto del carburante non competono se la scheda non riporta la firma del gestore dell’impianto di distribuzione.
Peraltro i questionari compilati dai clienti e dai fornitori dell’azienda possono far scattare l’accertamento del maggior reddito solo in presenza di altri indizi gravi e concordanti.
Secondo i giudici della sezione tributaria “la previsione dell’apposizione della firma sulla scheda da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione, avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di convalida del rifornimento costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge”.
Per i magistrati regionali la firma del gestore dell’impianto di distribuzione costituisce “elemento essenziale per la legittima detrazione dell’imposta di cui alle schede del carburante”.

Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza del n. 21941 del 19 ottobre 2007
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fonte: newsfood.com

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